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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Formate le nuovi Commissioni Igiene e sanità e Affari sociali

Entrambe le presidenze delle Commissioni, Igiene e Sanità al Senato e Affari sociali alla Camera, sono andate al movimento guidato da Di Maio che ha già portato Il Ministro della Salute Giulia Grillo.

Entrambe le presidenze delle Commissioni, Igiene e Sanità al Senato e Affari sociali alla Camera, sono andate al movimento guidato da Di Maio che ha già portato il ministro della Salute Giulia Grillo.


Liste d'attesa. Il Ministero chiede informazioni

Circolare rivolta alle Regioni in merito all'aggiornamento del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA)

Nell'ambito delle attività di gestione delle liste di attesa, il Ministero della salute (DG delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale e DG della programmazione sanitaria) ha emanato una circolare rivolta alle Regioni in merito all’aggiornamento del Piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA).
La finalità del Ministero è quella di garantire interventi sinergici con tutti gli attori del Ssn al fine di promuovere la capacità di intercettare tempestivamente il reale bisogno di salute, di ridurre l’inappropriatezza e di garantire la tempestività e l’efficacia dei Lea, così da poter fornire indirizzi per dare una risposta efficace alle criticità riscontrate in questi anni sul territorio nazionale e consentire a tutti i cittadini l’accesso alle prestazioni nei tempi appropriati. Al fine di assicurare il diritto di libera scelta del cittadino è altresì indispensabile garantire il controllo dell’attività Libero professionale intramuraria.

Licenziamento del dipendente che registra di nascosto i colleghi o il superiore

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11999 del 16 maggio 2018

La pronuncia in commento affronta il caso di un licenziamento disciplinare ordinato nei confronti di un lavoratore che aveva leso la riservatezza del suo superiore registrando occultamente una conversazione telefonica tra questi ed un altro dipendente oltre che una riunione aziendale, utilizzandone il contenuto al fine di sporgere querela contro il superiore.

Mobilità transfrontaliera. Il nuovo regolamento

D.m. Salute n. 50 del 16 aprile 2018

Il 22 maggio scorso è stato pubblicato in G.U. n. 117 il Decreto del Ministro della salute n. 50 del 16 aprile 2018, recante il nuovo «Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva». Il provvedimento amplia la categoria di prestazioni sanitarie comprese nei Lea che, anche se fruite in uno Stato membro Ue, restano a carico del Ssn, ma sono rimborsabili solo se il paziente aveva ottenuto l’autorizzazione preventiva alle cure transfrontaliere.
L’assistenza sanitaria transfrontaliera in ambito europeo è disciplinata dalle Direttive n. 2011/24/UE (concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera) e n. 2012/52/UE (comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro), cui in Italia è stata data attuazione con il D. lgs. n. 38 del 4 marzo 2014.


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