Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 824 del 20 marzo 2018 ha ribadito che il consenso all’atto medico, per essere informato, deve fondarsi su informazioni specifiche, tali da mettere il paziente in condizione di comprenderne la natura, i risultati conseguibili e le possibili conseguenze, non essendo sufficiente un modulo generico. In ogni caso, il modulo deve essere sottoscritto dal paziente sia nella parte dedicata alle informazioni concernenti l’intervento, sia nella parte relativa alla manifestazione del consenso.
La pronuncia è intervenuta all’esito del giudizio instaurato da un paziente nei confronti della struttura oftalmologica presso la quale si era sottoposto a plurimi interventi laser (otto in quattro anni), in seguito ai quali aveva riportato una perdita visiva di notevole gravità sull’occhio sano, con conseguente richiesta risarcitoria.
Il paziente contestava in particolare: la colpa medica consistita nella condotta imperita e imprudente dei sanitari nell’esecuzione degli interventi; l'omesso consenso informato agli interventi stessi; la perdita della cartella clinica del paziente.