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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

La scomparsa di Umberto Icolari

Nato il 10 luglio 1930, si è spento a Roma a 87 anni l’avvocato Umberto Icolari.
Fine giuslavorista, è venuto a mancare dopo aver interamente dedicato la sua vita ad una passione, il suo lavoro. Ha collaborato per oltre quarant’anni con l’Aiop, sia a livello regionale che a livello nazionale, rappresentando per decenni un punto di riferimento per le strutture associate.

Partenariato pubblico privato. Le nuove Linee Guida ANAC

Delibera n. 318 del 28 marzo 2018

Con la Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato le nuove Linee Guida n. 9, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato» per definire le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la predisposizione e applicazione di sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull’attività dell’operatore economico affidatario di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti.
Le Linee Guida di attuazione del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), pubblicate sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2018, sono entrate in vigore il 5 maggio scorso.


Legittimo il licenziamento per giustificato motivo aziendale anche senza crisi aziendale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 9127 del 12 aprile 2018

L’interessante pronuncia oggi in esame, richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 25201/16) che ha innovato il concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, inserendo tra le “ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro”, la migliore efficienza aziendale o anche l’incremento della redditività, affronta il caso di un’azienda condannata a risarcire un proprio dipendente licenziato per soppressione del posto di lavoro, per non aver essa dimostrato – a parere della Corte di Appello – “che la ristrutturazione organizzativa attuale era volta a fronteggiare <situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscono decisamente sulla normale attività produttiva imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi>”.

Responsabilità medica. Il primario non è responsabile per il fatto del subalterno

Cassazione penale, sentenza n. 18334 del 26 aprile 2018

Il primario, il quale ha un ruolo di direzione e organizzazione del lavoro tra i diversi specialisti che lavorano in un determinato reparto ad esso affidato, non risponde di concorso di reato per i fatti penalmente rilevanti causati da questi ultimi.
Il principio è enunciato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 18334/2018 con cui ha assolto il primario nel caso di omicidio colposo ai danni di un piccolo paziente, in virtù di una serie di condotte delittuose poste in essere dai diversi medici che lo hanno preso in cura.

Il caso riguarda una coppia di genitori che portava il proprio figlio presso il pronto soccorso pediatrico a seguito dei forti dolori addominali accusati dallo stesso. Questo veniva controllato dalla pediatra di turno che lo dimetteva non riscontrando alcunché di grave. Tre giorni dopo lo stesso paziente si ripresentava accusando lo stesso problema, che nel frattempo si era aggravato; a seguito di una serie di attività diagnostiche, tra cui l’ecografia (che a seguito di istruttoria processuale risultava disposta con notevole ritardo) veniva diagnosticata invaginazione intestinale e peritonite, a cui seguivano una serie di interventi chirurgici che però non impedivano il sopraggiungere dell’evento morte.


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