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Notizie dalla Liguria


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Approfondimento sul DEF 2019

I principali elementi in materia sanitaria

Niccolò de Arcayne, Relazioni Istituzionali e Internazionali

Il Documento di economia e finanza (DEF) 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta di martedì 9 aprile u.s, è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio.

Definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europea e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo, per l’anno in corso e per il triennio successivo.

La struttura del DEF

La struttura del Documento di Economia e Finanza è disciplinata dall'articolo 10 della legge di contabilità, nel quale si dispone che sia composta da tre sezioni e da una serie di allegati.
Nello specifico, quando si parla di sezioni e allegati, si fa riferimento alle seguenti:

Sezione 1/Programma di stabilità: deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico;

Sezione 2/Analisi e tendenze della finanza pubblica: riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente;

Sezione 3/Schema del Programma Nazionale di riforma (PNR): documento che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.

Iter di approvazione

Il DEF viene trasmesso alle Camere, affinché si esprimano su tali obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel Documento.
Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma (contenuti nel documento) vanno inviati al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Che cos'è il Semestre Europeo?

Si definisce Semestre europeo l’arco temporale nel corso del quale avviene la gestione dell’iter di coordinamento delle politiche economiche tra i paesi dell’UE.
Generalmente, tale periodo, si articola per fasi e nel seguente modo:

novembre: presentazione da parte della Commissione dell’Analisi annuale della crescita, della Relazione sul meccanismo di allerta per la prevenzione degli squilibri macroeconomici. Il Consiglio europeo elabora le Linee guida di politica economica e di bilancio a livello UE e a livello di Stati membri;

febbraio: la Commissione pubblica le Relazioni integrate per Paese, per i paesi selezionati nella relazione sul meccanismo di allerta che presentano squilibri macroeconomici, dall'esame approfondito;

dal 15 al 30 aprile (Indicativamente la seconda metà del mese): gli Stati membri presentano alla Commissione e al Consiglio i Piani nazionali di riforma (PNR, elaborati nell’ambito della nuova Strategia per la crescita e l’occupazione UE 2020) ed i Piani di stabilità e convergenza (PSC, elaborati nell'ambito del Patto di stabilità e crescita), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo;

maggio: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

giugno/luglio: il Consiglio ECOFIN e, per la parte che gli compete, il Consiglio Occupazione e affari sociali, approvano le raccomandazioni della Commissione europea, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno;

seconda parte dell’anno: gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. In base alla disciplina del regolamento (UE) n. 473/2013 (uno dei due atti che compongono il c.d. Two-pack), la Commissione europea opera, di norma entro il mese di novembre, una valutazione del documento programmatico di bilancio (DPB) di ciascun Stato membro.

Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e il tema della Salute

In materia di sanità, il documento del PNR prende in considerazione gli interventi di governo già inseriti nella nota di aggiornamento del DEF (NaDEF), focalizzandosi sui seguenti aspetti:

Politiche del personale: Viene confermato l’intervento che attiene un’individuazione dei fabbisogni del personale più adeguata e approfondita dispetto alla reali necessità, in base alla recente normativa sul pubblico impiego che ha introdotto la pianificazione triennale (D.Lgs. 75/2017). L’aggiornamento dei parametri di spesa per il personale sanitario, diretto a garantire i livelli essenziali di assistenza attraverso lo sblocco del turnover, è contenuto nel c.d. DL crescita (di prossima pubblicazione). Sono, inoltre, previste le misure del completamento dei processi di assunzione e stabilizzazione del personale e dell’aumento delle borse di studio per formare i medici specialisti e di medicina generale, oltre che una modifica della normativa in materia di dirigenza sanitaria innovata già nel 2016.

Governance della spesa sanitaria: Il Programma richiama i due documenti prodotti dal Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci e sui dispositivi medici: il primo, finalizzato ad elaborare proposte concrete per garantire trasparenza ed efficienza della spesa farmaceutica, il secondo su strumenti innovativi per la gestione ed il controllo della spesa per dispositivi medici.

Innovazione e ricerca in campo sanitario: Si richiama l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, che attiene l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei Vaccini e l’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico, in tutte le regioni, volto a consentire l’interconnessione dei sistemi informativi del SSN, per definire il percorso seguito dal paziente nelle strutture sanitarie e i livelli assistenziali forniti.

Monitoraggio, aggiornamento e attuazione dei LEA: Al fine di garantire l’attuazione dei Livelli Essenziali e del relativo monitoraggio, consentendone l’erogazione nell'ambito delle attività ospedaliere a rischio di interruzione (in particolare per la parte medicina di emergenza e medicina generale), si richiama il sopracitato intervento normativo in materia di fabbisogni del personale del SSN e di accesso alla professione medica (v. ante).

Di tali fabbisogni si terrà conto nella prossima sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021 da concordare con le regioni.
L’attuazione dei LEA dovrà, inoltre, essere garantita attraverso gli aggiornamenti del Programma nazionale Esiti e del Piano nazionale delle Cronicità, per uniformarne l’erogazione nelle diverse regioni, oltre che mediante un futuro regolamento, finalizzato ad individuare gli standard qualitativi e strutturali dell’assistenza territoriale.
Con riferimento all'assistenza ospedaliera, si ricorda il decreto 2 aprile 2015, n. 70, che definisce gli standard quali-quantitativi e strutturali. È stata, inoltre, sancita l’Intesa su uno schema di decreto diretto a stabilire la disciplina per la valutazione dell’assistenza sanitaria garantita dai sistemi sanitari regionali.

Funzionamento del Sistema Sanitario: In merito, è già stato adottato a febbraio scorso, in Conferenza Stato-Regioni, il nuovo Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (PNGLA) – che le regioni devono recepire con intesa entro 60 giorni – che ha la finalità, tra l’altro, di regolamentare in maniera più efficiente l’accesso informatico alle agende di prenotazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, prevedere tempi massimi di attesa di tutte le prestazioni ambulatoriali, indicare un sistema di valutazione della dirigenza sanitaria in base al raggiungimento degli obiettivi di garanzia dei LEA;

Edilizia Sanitaria e ammodernamento tecnologico delle strutture: Si fa riferimento alla ricognizione effettuata dal Ministero della salute sul fabbisogno di interventi infrastrutturali di edilizia sanitaria, indicando, peraltro, il termine di fine marzo per l’insediamento (non ancora ufficializzato) presso il Ministero della salute di un’apposita cabina di regia diretto a selezionare le priorità d’intervento.

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Notizie Aiop Nazionale

La scomparsa di Umberto Icolari

Nato il 10 luglio 1930, si è spento a Roma a 87 anni l’avvocato Umberto Icolari.
Fine giuslavorista, è venuto a mancare dopo aver interamente dedicato la sua vita ad una passione, il suo lavoro. Ha collaborato per oltre quarant’anni con l’Aiop, sia a livello regionale che a livello nazionale, rappresentando per decenni un punto di riferimento per le strutture associate.

Partenariato pubblico privato. Le nuove Linee Guida ANAC

Delibera n. 318 del 28 marzo 2018

Con la Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato le nuove Linee Guida n. 9, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato» per definire le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la predisposizione e applicazione di sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull’attività dell’operatore economico affidatario di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti.
Le Linee Guida di attuazione del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), pubblicate sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2018, sono entrate in vigore il 5 maggio scorso.


Legittimo il licenziamento per giustificato motivo aziendale anche senza crisi aziendale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 9127 del 12 aprile 2018

L’interessante pronuncia oggi in esame, richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 25201/16) che ha innovato il concetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, inserendo tra le “ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro”, la migliore efficienza aziendale o anche l’incremento della redditività, affronta il caso di un’azienda condannata a risarcire un proprio dipendente licenziato per soppressione del posto di lavoro, per non aver essa dimostrato – a parere della Corte di Appello – “che la ristrutturazione organizzativa attuale era volta a fronteggiare <situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscono decisamente sulla normale attività produttiva imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi>”.

Responsabilità medica. Il primario non è responsabile per il fatto del subalterno

Cassazione penale, sentenza n. 18334 del 26 aprile 2018

Il primario, il quale ha un ruolo di direzione e organizzazione del lavoro tra i diversi specialisti che lavorano in un determinato reparto ad esso affidato, non risponde di concorso di reato per i fatti penalmente rilevanti causati da questi ultimi.
Il principio è enunciato dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n. 18334/2018 con cui ha assolto il primario nel caso di omicidio colposo ai danni di un piccolo paziente, in virtù di una serie di condotte delittuose poste in essere dai diversi medici che lo hanno preso in cura.

Il caso riguarda una coppia di genitori che portava il proprio figlio presso il pronto soccorso pediatrico a seguito dei forti dolori addominali accusati dallo stesso. Questo veniva controllato dalla pediatra di turno che lo dimetteva non riscontrando alcunché di grave. Tre giorni dopo lo stesso paziente si ripresentava accusando lo stesso problema, che nel frattempo si era aggravato; a seguito di una serie di attività diagnostiche, tra cui l’ecografia (che a seguito di istruttoria processuale risultava disposta con notevole ritardo) veniva diagnosticata invaginazione intestinale e peritonite, a cui seguivano una serie di interventi chirurgici che però non impedivano il sopraggiungere dell’evento morte.


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