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Notizie dalla Liguria

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

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Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.

La valutazione di impatto è obbligatoria quando il trattamento dei dati - per l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto o le finalità - può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone.
Nel nuovo elenco sono indicati, tra gli altri, i trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, i trattamenti automatizzati volti ad assumere decisioni che producono effetti giuridici o incidono in modo significativo sulla persona, i trattamenti sistematici di dati biometrici e di dati genetici, i trattamenti effettuati con l’uso di tecnologie innovative (IoT, intelligenza artificiale, monitoraggi effettuati da dispositivi indossabili). L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente ed uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea.

Oltre che per i trattamenti indicati nell’elenco, occorre ricordare che Pa e aziende hanno l’obbligo di adottare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati anche quando ricorrano due o più criteri individuati dal Gruppo di lavoro articolo 29 nelle Linee guida in materia di valutazione di impatto nel 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 25 maggio 2018, oppure quando un titolare ritenga che un trattamento che soddisfa anche solo uno dei criteri, richieda una valutazione di impatto. Tra i criteri individuati nelle Linee guida figurano, ad esempio, la valutazione (comprensiva di profilazione) sul rendimento professionale, la salute, le preferenze personali; il monitoraggio sistematico delle persone; il trattamento che impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
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Notizie Aiop Nazionale

Le raccomandazioni del Forum sulla sanità a Bruxelles

Si è svolto a Bruxelles il 29 novembre scorso il primo EU Health summit, un forum cui partecipano 28 organizzazioni europee, tra cui l’UEHP, il cui scopo è di focalizzare l’attenzione sul tema della salute in tutte le politiche europee. L’accesso a servizi efficaci e di alta qualità, che costituisce un bene comune e una condizione di prosperità, deve avere un posizione centrale nell’agenda delle Istituzioni comunitarie e, per sollecitarle ad impegnarsi in questa direzione, i partecipanti al forum hanno sottoscritto dieci raccomandazioni che saranno presentate ufficialmente alle autorità centrali di Bruxelles.

Master in ambito sanitario

Il termine ultimo per iscriversi è fissato al 31 gennaio 2018

L’UNINT - Università Internazionale di Roma - ha attivato master online per le professioni sanitarie, le cui iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 31 gennaio 2018:

Giuseppe Puntin nel Comitato Esecutivo

Delibera del 6 dicembre 2018

Il Comitato Esecutivo, nella seduta del 6 dicembre u.s., secondo quanto previsto dall'art. 21 u.c., dello Statuto Aiop. ha deliberato all'unanimità di reintegrare l'organo sociale cooptando il rag. Giuseppe Puntin, attuale Presidente Aiop Veneto.

Il Garante sulla protezione dei dati degli iscritti ai sindacati

Il datore di lavoro non può comunicare la nuova sigla scelta dal lavoratore

Il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto. Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza.
È quanto affermato dal Garante privacy a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di una Azienda socio-sanitaria territoriale che si erano rivolti all’Autorità affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati sensibili, quale è l’appartenenza sindacale

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