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Notizie dalla Liguria

Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

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Misurare la qualità delle cure. Metodologie e strumenti per l’analisi degli esiti clinici

Al centro congressi di Cernobbio il convegno nazionale Aiop del 10 maggio 2019

La componente di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale ha come obiettivo il costante miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini, avendo cura di monitorare e rendere sempre più efficiente il suo contributo al sistema sanitario in termini di efficacia, appropriatezza e tempestività delle cure in tutte le aree del Paese.
È quanto è emerso dal “Rapporto sulla qualità degli outcome clinici nell’ospedalità privata” realizzato dalla società Innogea, e presentato venerdì 10 maggio nell’ambito della 55a Assemblea Generale AIOP, in corso a Cernobbio.

La ricerca, basata sui dati del Programma Nazionale Esiti (PNE) realizzato da Agenas per conto del Ministero della Salute, ha analizzato le performance cliniche delle due componenti – pubblica e privata – che costituiscono l’offerta ospedaliera in Italia.
Obiettivo dello studio è stato quello di valutare, su basi oggettive e misurabili, l’impatto del settore dell’ospedalità privata in termini di qualità delle prestazioni erogate e volumi di attività svolta, ma, anche, di fornire elementi utili per mettere in atto costanti e specifiche azioni di miglioramento in grado di dare risposte alla domanda di salute oltre che per contrastare le disomogeneità dell’offerta sanitaria intra ed interregionale.
Nello studio sono stati presi in considerazione gli indicatori “Treemap”, ovvero quelli scelti da Agenas per la valutazione delle performance delle strutture ospedaliere. I dati rilevano che il SSN garantisce ai cittadini prestazioni e servizi con un livello di qualità elevato, con punteggi che si avvicinano ai livelli ottimali, in alcuni casi con una leggera prevalenza delle strutture pubbliche, in altri delle strutture private accreditate.
Questo è il risultato degli investimenti realizzati nel corso degli anni dalle strutture sanitarie di diritto privato, con particolare attenzione alla dimensione tecnico professionale, organizzativa, tecnologica, ambientale, relazionale e di ricerca e formazione, che, complessivamente, incidono sulla qualità e la sicurezza delle cure, e sulla capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze dei pazienti.

Siamo molto soddisfatti dei risultati emersi dal Rapporto, che confermano, ancora una volta, l’importante contributo che la componente di diritto privato apporta al SSN, e il suo impegno in termini di innovazione e di miglioramento continuo della qualità dell’offerta sanitaria erogata agli italiani. La qualità dell’assistenza rappresenta un fattore determinante per promuovere l’equità e ridurre le disomogeneità territoriali nell’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, in molti casi costretti a spostarsi nelle regioni nelle quali l’offerta sanitaria è programmata in maniera più efficiente e con una maggiore attenzione alla qualità delle cure. Questo studio rappresenta il punto di partenza di un percorso di miglioramento delle performance cliniche che, auspichiamo, possa coinvolgere tutto il SSN, e nel quale la componente di diritto privato ha l’ambizione di voler fare ancora di più e meglio, supportata da politiche adeguate, capaci di non disperdere questo patrimonio di qualità ed efficienza che ci contraddistingue”, ha commentato Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP.

Al convegno ha preso parte anche l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera che, nel corso del suo intervento, ha precisato: "In Lombardia, da sempre, il privato accreditato è un partner strategico per il sistema sanitario, in grado di far crescere anche il pubblico in termini di qualità. Ecco perché, anche nei tavoli ministeriali, sollecitiamo una svolta, in modo che il sistema sia in grado di affrontare le nuove sfide che ci troviamo a governare e gestire insieme, come quella dell’invecchiamento della popolazione, della presa in carico e dell’aumento delle cronicità”.
In questo momento, un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato come il nostro non trova soddisfazione sul tavolo nazionale, visto che dal 2012 il budget riservato alle strutture private è bloccato, così come la possibilità di rinnovare i contratti ai lavoratori di queste strutture - ha aggiunto Gallera -. Questa strozzatura impedisce al settore di svilupparsi e di essere ancora più virtuoso e invece bisogna mettere il privato nelle condizioni di fornire un servizio di qualità e all’altezza delle aspettative. Se riteniamo che il Servizio Sanitario Italiano debba continuare a svolgere la sua funzione poggiandosi su due gambe, il pubblico e il privato, cosa che ci ha portato all’eccellenza a livello mondiale, dobbiamo mettere in condizione il privato di fare la sua parte. Quindi abbattiamo i limiti al budget, permettiamo di rinnovare i contratti ai lavoratori e continuiamo ad erogare i migliori servizi ai nostri cittadini”.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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