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Notizie dalla Liguria

Un'opportunità da non perdere

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Un'opportunità da non perdere

Barbara Cittadini, Presidente nazionale AIOP e Gabriele Pelissero, Past President

Il DL semplificazione prevede che, entro il 30 aprile p.v., le aziende farmaceutiche versino 2.378 milioni di euro, in termini di ripiano della spesa farmaceutica del SSN per gli anni 2013-2017.
Dopo il 31 maggio queste risorse potranno essere ripartite alle Regioni e alle Provincie autonome, con decreto del Ministro dell’Economia, sentita l’AIFA e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Il Fondo Sanitario Nazionale e, quindi, i bilanci della sanità delle Regioni potranno, quindi, disporre di un imprevisto e considerevole incremento di risorse, prezioso in una fase di restrizione della spesa sanitaria pubblica ma, ancora più, prezioso in quanto inatteso e, pertanto, non ancorato alle rigide dinamiche della spesa corrente.
In questo modo, almeno per questo anno, l’affermazione, che abbiamo sentito infinite volte, “non ci sono risorse” verrà smentita dalla realtà dei fatti e questa, incontrovertibilmente, è una buona notizia per Tutto il Sistema.
A quel punto, chi ha la responsabilità di dovere operare delle scelte sarà chiamato a decidere su come impiegare i nuovi fondi ed è, facilmente, prevedibile che vi saranno tante aspettative, che daranno vita ad infinite discussioni nei territori.
L’Aiop non chiede nulla per le aziende associate.
Ma ritiene che, con una disponibilità così ampia, tutti coloro i quali dovranno
stabilire come impiegare queste risorse non potranno non sentire il dovere etico e politico di dare una risposta a 100.000 lavoratori, che operano nelle componente di diritto privato del SSN, assicurando loro la copertura economica del contratto di lavoro, così come è stato, correttamente, statuito per i colleghi della componente di diritto pubblico, non sottovalutando il fatto che tutti insieme, con la medesima abnegazione, garantiscono, quotidianamente, servizi e prestazioni, che consentono al Paese di poter, orgogliosamente, affermare di avere un sistema universalistico e solidaristico.
La possibilità di potere contare su codeste disponibilità economiche consentirebbe, altresì, di affrontare, concretamente, il problema delle liste d’attesa.
Le nostre aziende sono pronte a garantire il proprio contributo, in tempi rapidi, con costi certi, con efficienza e soddisfazione per i cittadini misurabili.
Per l’AIOP, sia a livello Nazionale, che nelle Regioni e nelle Provincie autonome, è il momento di dimostrare le potenzialità inespresse delle nostre aziende, lavorando con impegno nei territori ma, sopratutto, avendo, finalmente, la possibilità di una risposta da dare, se ci diranno “non ci sono le risorse”.
Questa volta ci sono e dobbiamo chiedere con determinazione che vengano utilizzate, anche, per soddisfare le legittime aspettative dei nostri lavoratori e il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini di avere, in tempi rapidi, una risposta alla loro domanda di salute.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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