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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

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Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.
Ritenendo di avere come Associazione, un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di garantire una risposta adeguata ed efficiente alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale - considerato che le strutture associate si avvalgono della professionalità di 12 mila medici, 26 mila infermieri e tecnici e 32 mila operatori di supporto - sono stati sottoposti tre temi principali all'attenzione del Ministro:

1. la copertura economica del rinnovo dei CCNL dell’ospedalità privata, che riguarda circa 100.000 operatori sanitari, che lavorano in strutture che operano per il SSN;
2. la disponibilità a garantire, in tutte le regioni, il nostro impegno per la riduzione delle liste d’attesa, con tempi, qualità e costi certi;
3. la richiesta di partecipazione di Aiop ai tavoli tecnici del Ministero, di Agenas e un confronto sistematico su tutti i principali temi di programmazione della rete ospedaliera, di aggiornamento delle codifiche del sistema DRG e del complesso sistema normativo che incide sul settore.

Nello specifico, per quanto riguarda la copertura dei rinnovi contrattuali, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha rilevato che gli operatori sanitari dell’ospedalità privata accreditata sono lavoratori di strutture che operano per il SSN. Il loro CCNL, il cui ultimo rinnovo risale al 2007, a causa, come nel comparto pubblico, del lungo periodo di crisi economica, che ha investito, in particolar modo, la sanità, ha la necessità di essere rinnovato. Così come avvenuto per il contratto dei lavoratori che operano nel comparto pubblico, è stato chiesto che anche per il rinnovo del contratto dei lavoratori delle strutture accreditate, che operano nel SSN, venga individuata una copertura economica, in considerazione del fatto che l'unica forma di finanziamento delle suddette strutture è il sistema tariffario, che non viene aggiornato dal 2012.

In merito, invece, alla criticità relativa al problema delle liste di attesa, il Presidente nazionale ha manifestato la disponibilità dell’Associazione nel dare il proprio contributo per risolvere il problema, in considerazione del fatto che, in tutte le regioni italiane, le nostre strutture hanno la possibilità di aumentare l'offerta di prestazioni al solo costo della tariffa, consentendo ai cittadini la possibilità di accesso maggiori e migliori rispetto alla situazione esistente. È stato, inoltre, precisato che la normativa del settore non ha consentito finora all’ospedalità privata accreditata di esprimere tutto il proprio potenziale produttivo. In molte regioni, infatti, i contratti con le Asl sono datati, non adeguati e non aggiornati da anni, cosa che non consente ai cittadini di accedere al sistema e di usufruire pienamente di tale componente in tempi brevi e con costi certi.

Per quanto attiene, infine, la richiesta di partecipazione ai tavoli di programmazione, il Presidente Cittadini ha dichiarato che, nonostante il 28,6% dei servizi ospedalieri del SSN sia garantito dalla componente privata accreditata, i soggetti rappresentativi di tale componente non sono coinvolti nella programmazione sanitaria, pur potendo offrire il proprio contributo in tutte le regioni italiane e dare una risposta significativa ai bisogni rilevati. Ha richiesto, quindi, la partecipazione di Aiop ai tavoli tecnici del Ministero, di Agenas e un confronto sistematico su tutti i principali temi di programmazione della rete ospedaliera, di aggiornamento delle codifiche del sistema DRG e del complesso sistema normativo che incide sul settore.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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