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Notizie dalla Liguria

Vietato curarsi negli ospedali migliori

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Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

Una bozza di poche pagine, ma dai contenuti dirompenti. Un testo che, se approvato, assesterebbe un colpo gravissimo al diritto alla salute di migliaia di italiani e toglierebbe a uomini e donne del Centro-sud la possibilità di curarsi nei più importanti ospedali del Nord. Una rivoluzione silenziosa, che avanza inesorabile come una talpa sottoterra e che ora è arrivata al tavolo decisivo: quello della strategica ma defilata Conferenza Stato-Regioni. Qui, alla chetichella, si è arrivati, per strappi successivi, fino all' ordine del giorno della seduta di ieri: la mobilità sanitaria da una regione all' altra. Un servizio che vale circa 4,6 miliardi di euro e che coinvolge quasi 800mila italiani, pronti a partire in treno o in aereo da Napoli o da Reggio Calabria per farsi operare nei poli d'eccellenza in cui si ha la garanzia di standard più elevati e si corrono meno rischi. Le statistiche parlano chiaro: Lombardia ed Emilia Romagna attraggono malati come calamite, 14 Regioni sono invece in rosso. I numeri, impietosi, registrano la migrazione, e in qualche caso la fuga, verso le cliniche all'avanguardia sull' asse Milano-Bologna.
Ora, nel silenzio generale, si corre ai ripari con una logica da ragionieri e con una soluzione all' italiana: le regioni più arretrate invece di alzare l' asticella della qualità si sono coalizzate per chiudere le porte. I pendolari di oggi dovrebbero rassegnarsi, usiamo il condizionale, a rimanere a casa. E adattarsi ai reparti di Napoli, Bari, Foggia.
Sembra impossibile, ma l' Italia che si apre all' Europa sta ripristinando una sorta di linea gotica per arginare i viaggi dei pazienti che non si accontentano. Il tutto in una camera di compensazione, la Conferenza Stato-Regioni, che in questo momento è politicamente scaduta come una confezione di yogurt rimasta troppi giorni sugli scaffali.
Il governo Gentiloni è all' epilogo, due pesi massimi come Lombardia e Lazio sono in una delicata fase di transizione. Eppure il meccanismo non si è fermato: il primo passo è stato il taglio del 50 per cento sull' incremento di attività sui fuori regione successivo al 2014. Una formula burocratica e anodina che nasconde la volontà di ridurre trasferte e debiti delle regioni più deboli.
Penalizzando cosi i sistemi più avanzati e aumentando il disagio di chi già soffre e alimenta i flussi inarrestabili del turismo sanitario: la Lombardia, in testa al ranking dei virtuosi, importa 161.000 pazienti l' anno e vanta un credito di 808,6 milioni di euro; all' opposto la Calabria è in rosso per 319 milioni. A seguire, in questa black list, la Campania che deve saldare prestazioni, tecnicamente Drg, per 302 milioni fuori dai propri confini, e il Lazio che la tallona a quota 289 milioni.
«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l' allarme Gabriele Pelissero, presidente dell' Aiop, l' Associazione italiana ospedalità privata che mette insieme cinquecento esperienze -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».
L' ortopedia, da sola, vale il 28 per cento di questo pendolarismo e la stretta ai rubinetti porterebbe al ridimensionamento o addirittura, in prospettiva, al crollo di questo fenomeno. Insomma, l' Italia che dice di andare avanti farebbe invece un salto all' indietro di vent' anni. Per di più a fari spenti. Lontano dai riflettori dei media. Trascinando nel baratro anche l' indotto sorto a ridosso delle cittadelle della salute: alberghi, negozi, appartamenti. Il copione oggi in discussione è già disegnato: i tagli costringerebbero le regioni a non pagare più gli ospedali che a loro volta finirebbero per non accogliere più i malati, divenuti un costo insostenibile. Uno scenario da incubo. Preparato da mesi, anzi da anni. Ora però la Conferenza Stato-Regioni vuole fare sul serio, impugnando la scure al posto del bisturi. Ai supplementari di questa legislatura.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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