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Notizie dalla Liguria

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

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Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.

La sanità privata "ha bisogno di professionisti anche giovani e con nuove competenze, perché c'è necessità di nuovi strumenti, non solo medici - sottolinea Leonardi - La sanità digitale si sta sviluppando velocemente, le tecnologie si rinnovano, inoltre regolamenti e nuove leggi richiedono alle strutture di dotarsi di figure nuove e con competenze trasversali. E' il caso del nuovo regolamento della Privacy, che ha spinto le aziende a cercare figure come quella del Responsabile Dpo (Data Protection Officer), che deve avere competenze giuridiche e informatiche".

Molto gettonati anche "gli esperti di cybersecurity, per fronteggiare la minaccia crescente degli haker in sanità. Una minaccia reale - continua Leonardi - come ha mostrato anche il recente attacco in Gran Bretagna che ha colpito gli ospedali".

C'è poi "il risk manager, una figura che nasce da disposizioni legislative ed è diventata ancor più importante con la legge Gelli sulla responsabilità medica. Il tema della sicurezza in ospedale è molto sentito - continua l'esperto - In generale poi, a differenza delle figure tradizionali, quelle nuove sono difficili da trovare, anche perché non sono codificate. Alcune università si stanno attrezzando e stanno realizzando master specifici, ma si tratta di un settore in fase di trasformazione, dove competenze nuove e trasversali si stanno imponendo".

Una sorta di 'Linkedin' della sanità privata, con un migliaio di curriculum di medici ed esponenti di una ventina di professioni sanitarie, ma anche figure amministrative o 'miste'. E' AiopJob, un progetto che consente ai quasi 600 associati Aiop di usufruire di una banca dati on line con il curriculum dei professionisti - in possesso dei titoli richiesti e ordinati per profili specifici - disponibili a lavorare nelle strutture sanitarie delle varie regioni italiane.

Un'idea "che ha portato da maggio scorso a 50 assunzioni", come spiega all'Adnkronos Salute il direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi.
"Non ci siamo mai occupati di offerte di lavoro - dice l'esperto - con l'eccezione dei primi anni 2000, quando c'era una grande richiesta di infermieri e andammo addirittura all'estero, in Tunisia, in Olanda, nei Paesi dell'Est, per cercare questi operatori. Ora non c'è questa carenza, ma da un po' di tempo ci arrivavano curriculum e anche le strutture si rivolgevano a noi, così - racconta Leonardi - abbiamo pensato a una soluzione di questo tipo. In AiopJob in meno di un anno abbiamo 'accolto' 120 medici e moltissimi operatori sanitari, oltre alle figure amministrative. E puntiamo a crescere ancora".

Come funziona il sistema? "Il singolo medico o professionista inserisce il proprio curriculum, con l'area di lavoro. Poi le aziende si collocano nell'area di lavoro desiderata e vedono se ci sono candidati disponibili". In caso di assunzione, questa viene comunicata ad AiopJob che cancella il profilo del professionista dall'elenco di quelli disponibili. Il tutto gratuitamente. "Si tratta di un servizio nuovo, che le strutture stanno iniziando a conoscere e a utilizzare per semplificare la ricerca di figure professionali in questo settore", conclude.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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