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Notizie dalla Liguria

Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

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Lo stigma contro la sanità privata accreditata: un caso tutto italiano

Da Sanità24, portale de IlSole24ore

di Gabriele Pelissero

In tutta Europa i grandi sistemi di welfare sanitario da decenni hanno sviluppato modelli pluralistici nella produzione ed erogazione delle prestazioni. Anche i più rigidi sistemi di tipo Beveridge utilizzano al proprio interno sempre più frequentemente gestori di attività ambulatoriali e ospedaliere di diritto privato, mentre paesi con sistemi di tipo Bismarck, come Germania e Olanda, hanno scelto da tempo di assicurare ai propri cittadini l' universalità e l' accessibilità delle cure utilizzando esclusivamente assicuratori privati (Olanda) o avviando un imponente piano di privatizzazione della gestione della rete ospedaliera (Germania). Il tutto senza alterare i principi di solidarietà e copertura universale propri dei sistemi di welfare europei. Sembra dunque ormai radicato in Europa il principio che un servizio pubblico fondamentale, come la sanità, è pubblico in quanto regolato e pagato dallo Stato, mentre può essere prodotto ed erogato da una pluralità di soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, senza perdere il suo carattere distintivo di servizio socialmente garantito e restando così, per dirla in linguaggio corrente, "servizio pubblico". In Italia la situazione, con forti differenze regionali, non è dissimile dal resto d' Europa. Il Servizio sanitario nazionale ingloba infatti operatori ospedalieri di diritto privato che erogano su base nazionale il 25% di tutte le prestazioni di ricovero, e operatori ospedalieri e ambulatoriali che erogano più del 30% di tutte le prestazioni specialistiche. Inoltre la complessità delle cure ospedaliere erogate dai privati è superiore rispetto a quella dei pubblici (nel 2012, case-mix privato 1,08; case-mix pubblico 1,00) e il costo è inferiore (spesa pubblica ospedaliera per erogatori di diritto privato pari al 15% del totale a fronte di una produzione pari al 25% del totale).L' attenzione delle autorità e dei media nei confronti degli erogatori di diritto privato che lavorano con e nel Ssn è cresciuta negli ultimi anni, e le associazioni di categoria Aiop e Confindustria hanno molto lavorato all' interno e all' esterno per far sempre più "maturare" il comparto in termini di assunzioni di responsabilità e sviluppo di qualità. D' altra parte, in Italia grandissimi ospedali di assoluta reputazione internazionale sono privati (citiamo solo, fra i non pochi, l' Ospedale S.Raffaele di Milano e il Policlinico Gemelli di Roma) ed esprimono anche una formidabile capacità di produrre ricerca scientifica e formazione universitaria. A fronte di tutto questo, nel nostro paese rimane diffusa una diffidenza, e non di rado un pregiudizio, nei confronti del privato in sanità. Diffidenza e pregiudizio che non si ritrovano nei cittadini quando utilizzano il Ssn, anzi essi sistematicamente apprezzano e ricorrono alle strutture di diritto privato tutte le volte che ne hanno l' opportunità. Diffidenza e pregiudizio sono invece presenti non di rado nelle burocrazie centrali e regionali, in parti del mondo politico e nei media. Qualche contrasto è presente anche nel mondo medico, dove assume per lo più la caratteristica della preoccupazione e del fastidio per la comparsa di competitori molto attrezzati e professionalmente agguerriti. Possiamo domandarci perché politica, burocrazia e media sono ostili al privato in sanità . In parte certamente per ragioni ideologiche, espressione oggi un po' declinante della cultura antiimprenditoriale così forte in Italia nei passati decenni, nei quali la visione marxista e quella di alcune aree del cattolicesimo si incrociavano per esaltare la gestione pubblica della sanità, che nei fatti si traduceva poi in lottizzazione politica di centri di potere, con l' inevitabile corollario di assunzioni clientelari e appalti orientati. Oggi è difficile trovare, nel dibattito pubblico, prese di posizione esplicite che esaltino il valore delle gestioni pubbliche della sanità dal punto di vista politico ed etico. La cultura "monolitica" che nel passato discriminava il privato ed esaltava il pubblico in sanità si è però evoluta in una concezione puramente statalista, che ha abbandonato le teorizzazioni ideologiche, ma che è rimasta ben salda nel pretendere di gestire direttamente una consistente fetta del Pil, il che poi significa, ancora una volta, posti di potere, assunzioni e appalti. Una strada che, alla fine, porta nei gestori pubblici alle clamorose differenze del prezzo di acquisto della ormai mitica siringa. Una mala gestione che, bisogna riconoscere, anche il Governo nazionale ha iniziato a denunciare. In questo contesto, seppur declinante, burocrazie ministeriali e regionali difendono il proprio spazio di gestione operativa della sanità in sintonia con gruppi politici trasversali, che sono presenti per lo più nelle Regioni, e che vedono in questo settore uno dei pochi spazi di potere rimasti, mentre intellettuali e giornalisti cresciuti nel clima culturale di qualche decennio fa dedicano severità e grande spazio di comunicazione agli "incidenti di percorso" del privato, e molto meno spazio, unito a ponderata indulgenza, agli "incidenti di percorso" del pubblico.Per la verità, situazioni di questo tipo non sono solo una caratteristica italiana, e si ritrovano in non pochi paesi europei, a dimostrazione di quanto sia faticoso evolvere verso la modernità. Evoluzione che, nel caso della sanità, paradossalmente richiede proprio di accettare il pluralismo e il confronto fra pubblico e privato per salvare, uniti, quel grande patrimonio comune che è il sistema di welfare sanitario.


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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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