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Notizie dalla Liguria

Il ruolo di Aiop nella formazione continua

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Il ruolo di Aiop nella formazione continua

di Gabriele Pelissero,
Presidente Nazionale AIOP


L’impegno di AIOP a favore dell'attività formativa non conosce cali di attenzione e Ia spinta a proseguire nella strategica opera di promozione della crescita professionale e culturale dei collaboratori delle strutture che ad essa fanno riferimento, si configura sempre di più come uno dei cardini dell'azione di indirizzo e tutela della propria base associativa. E’ la tensione verso la costruzione di un brand contraddistinto dalla qualità della risposta clinica e dall'adeguatezza del profilo organizzativo dei servizi, un tratto caratteristico di appartenenza e di condivisione di una mission associativa, un modo per essere all'altezza del compito che il sentirsi, ed essere parte, di un sistema sanitario ritenuto ancora tra i migliori al mondo richiede.

Ma Ia garanzia di una risposta altamente qualificata ed eticamente corretta alla domanda di salute che proviene dal Paese, oltre che palesarsi come un naturale dovere istituzionale e morale, si avvia ad assumere sempre più una valenza di avveduta strategia aziendale. Un percorso virtuoso che consenta di non ritrovarsi ai margini di una sanità sempre più tecnologicamente avanzata ma, al tempo stesso, resa inesorabilmente selettiva dallo strisciante definanziamento di un sistema non ancora culturalmente pronto a mutuare al suo interno principi quali la competizione sulla qualità delle cure, a parità di riconoscimento economico.

E proprio in questo quadro incerto e complesso, Ia formazione, soprattutto quella di rango ECM, si conferma come un'opportunità che può portare gli operatori ad innalzare i livelli qualitativi delle proprie prestazioni e performance complessive delle strutture nelle quali prestano Ia propria attività, oltre che a ridurre drasticamente i rischi connessi con l'opera quotidiana al servizio dei pazienti. L'apporto della formazione continua in medicina resta fondamentale e lo sforzo posto in essere dalla Commissione Nazionale, anche nell'organizzazione dei Forum annuali, tende a fornire a tutti gli attori del sistema (strutture, Provider, organismi istituzionali) gli strumenti più idonei per valorizzarne iI ruolo e l'importanza in un ambito cosi particolare e delicato.

Sulla base di queste premesse, Aiop continua quindi ad intensificare Ia propria attività di promozione e sviluppo di progetti formativi indirizzati ai propri aderenti, potendo contare sulla partnership con alcuni selezionati enti di formazione che dal 1° ottobre 2010, a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni sulla inibizione dell'accreditamento ECM di singoli eventi, si sono accreditati come Provider nazionali.

Parallelamente, al fine di rendere meno oneroso l’impegno organizzativo delle aziende, mette a disposizione di responsabili della formazione e degli eventuali servizi formativi interni ,tutte le informazioni necessarie per utilizzare al meglio uno strumento dalle grandi potenzialità quale quello del ricorso al cofinanziamento offerto dai fondi paritetici interprofessionali; uno strumento previsto da tempo dal legislatore e diventato ormai quasi di uso comune. Secondo gli ultimi dati pervenuti dalle nostre aziende, ai primi posti in tema di collaborazioni con i fondi interprofessionali troviamo, con circa il 40% di adesioni ciascuno, Fondimpresa e Fonter. Quest'ultimo al momento è ancora l'unico fondo ad aver creato con un apposito accordo con AIOP uno specifico settore 'socio·sanitario’, che dispone di risorse proprie e che dal 2004 ad oggi ha consentito finanziamenti per più di venti milioni di euro.
Tali finanziamenti sono stati indirizzati in gran parte verso l'attività ECM.


Le prospettive per Ia formazione aziendale in ambito AIOP, in modo particolare per quella ECM, grazie anche. all'apertura messa in atto dalla Commissione nei confronti della formazione a distanza, continuano quindi a mostrarsi più che positive; anche in virtù della citata esigenza di competere in termini qualitativi con gli altri operatori del sistema, a tutto vantaggio dell'efficacia terapeutica per i pazienti.


*Articolo pubblicato sull'Annuario della Formazione Continua in Sanità 2015

 



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Notizie Aiop Nazionale

Mancata diagnosi. Il medico risponde anche al di là della sua specializzazione

Cassazione penale - sez. IV, sentenza n. 15178/2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15178/2018, ha riconosciuto la responsabilità penale per negligenza o imprudenza in capo ad un famoso neurologo che, non avendo ricondotto i sintomi della paziente ad un'origine cardiaca, aveva omesso la prescrizione dei relativi ulteriori esami che avrebbero invece potuto rivelare la patologia poi degenerata nel decesso dell'assistita. Secondo i giudici il medico, di fronte alla persistenza dei sintomi, non avrebbe dovuto limitarsi a prescrivere alla paziente gli accertamenti relativi al suo ambito di specializzazione, ma avrebbe dovuto assumere un atteggiamento professionalmente più flessibile tale da poter considerare patologie non del proprio campo.

Nel caso in esame lo specialista, a fronte dei continui svenimenti della paziente, rimanendo nell'ambito della propria specializzazione, si era limitato a prescriverle un "tilt test" ed a fronte dell'esito negativo dello stesso, aveva escluso ogni possibile ulteriore patologia. In seguito al decesso della paziente per problemi cardiaci, il medico aveva negato ogni responsabilità sulla base del fatto che il "tilt test" era stato effettuato in una struttura diversa da quella indicata e che dopo la visita specialistica, l'assistita non aveva più consultato neanche telefonicamente il professionista. La difesa si era inoltre basata sul fatto che il sanitario, nello svolgimento della propria attività, si era attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.


Assistente di studio odontoiatrico. Il decreto con le nuove regole

DPCM del 9 febbraio 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 9 febbraio scorso ha dato attuazione all’accordo posto in essere dalla Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. Oggetto del provvedimento è l’istituzione, e conseguente regolamentazione, della professione di “assistente di studio odontoiatrico”.
È demandato alle Regioni e Provincie Autonome la formazione di tali professionisti, mediante l'organizzazione di corsi specifici con un monte ore non inferiore alle 700, tra teoria e pratica, a cui dovrà aggiungersi un periodo obbligatorio di tirocinio presso studi odontoiatrici.
Requisito essenziale è l’aver assolto ai doveri scolastici (attualmente l’obbligo scolastico vige sino agli anni 16, ex L. 296/2006).
Tale nuova figura avrà il compito di coadiuvare il professionista odontoiatra nella cura e predisposizione degli ambienti clinici e della strumentazione, nell'assistenza durante la prestazione clinica (c.d. addetto alla poltrona), nella segreteria e nell'amministrazione. È fatto assoluto divieto per l’assistente di intervenire sul paziente, anche se in presenza del professionista.


Le regole del GDPR in materia di trasferimento transfrontaliero dei dati

Quando e come è possibile la circolazione dei dati in Ue e nel mondo

Grazie allo sviluppo dell’economia e soprattutto delle tecnologie, oggi, quantità strabilianti di dati circolano da un Paese all’altro.
Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’Unione europea ad aggiornare i contenuti della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. La circolazione sicura del dato all’interno dei Paesi Ue, ma anche in Paesi extra Ue è uno degli obiettivi del GDPR, fondamentale per consentire l’operatività del mercato e delle tecnologie.
Si pensi, ad esempio, alle seguenti ipotesi: un fornitore di cloud con server extra Ue; un fornitore di un bene che ha sede sociale extra Ue, ma che per produrre un certo bene ha bisogno dei dati dell’utilizzatore finale (un manufatto protesico per esempio); una applicazione web di un fornitore che salva dati in un Paese diverso dall’Unione europea.

In tutti questi casi: come fare per trasferire il dato rispettando il GDPR?
La regola generale, prevista anche dalla Direttiva 95/46/CE, è che il trasferimento transfrontaliero di dati personali è vietato (art. 44).
Tale regola è, ovviamente, mitigata da alcune circostanze al ricorrere delle quali il trasferimento diventa lecito.
Il trasferimento, infatti, è ammesso solo nei seguenti casi:
- la Commissione europea abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato (art.45);
- il titolare o il responsabile del trattamento possono effettuare il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi (art.46);
- come ultimo criterio, che trova applicazione in mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione o della predisposizione di garanzie adeguate, l’art. 49 GDPR prevede una serie di deroghe e condizioni che, a prescindere dal livello di protezione dei dati personali apprestato, consentono il trasferimento extra Ue di dati persona.

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Rischio clinico

Negli scorsi giorni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 66 del 20.03.2018) il Decreto ministeriale 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema nazionale delle Linee guida (SNLG) nell’ambito dell’applicazione della legge n. 24/ 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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