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Notizie dalla Liguria

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

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In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (allegato), entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, e che risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento, l'Agcm rilascia da un minimo di una a un massimo di tre stelle (art. 3). Il rating di legalità ha una durata di due anni e può essere rinnovato sempre su richiesta (art. 6).

Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il possesso del rating è in realtà rilevante anche ai fini delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, in base agli artt. 93, comma 7, e 95, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici si prevede rispettivamente che: i) nei contratti di servizi e forniture, l'importo della "garanzia provvisoria" per la partecipazione a gare d'appalto e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, per gli operatori economici in possesso appunto del rating di legalità; ii) quest'ultimo possa essere annoverato altresì tra i criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. Degli stessi benefici possono avvantaggiarsi anche gli operatori in possesso del diverso "rating di impresa" di cui all'art. 83, comma 10, del medesimo Codice.

Il nuovo Regolamento attuativo, che sostituisce il precedente approvato con delibera dell'Agcm del 13 luglio 2016, semplifica il procedimento per l'attribuzione del rating di cui al nuovo art. 5, in base al quale l'Agcm è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l'eventuale ausilio dell'Anac per le verifiche di sua competenza. E' stata eliminata la "Commissione consultiva rating", mentre l'intervento dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni meramente consultive (commi 3 e 3bis).

E' stata inoltre introdotta all'art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all'impresa, la carenza dei requisiti per l'attribuzione del rating di cui al citato art. 2 del Regolamento. Più precisamente, la revoca decorre dal momento del sopravvenuto venir meno di questi ultimi requisiti ovvero dal momento in cui l'Auutorità viene a conoscenza della natura falsa o mendace di dichiarazioni relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all'art. 2 (art. 6, comma 4); al contrario, nel caso di carenza ab origine di uno o più requisiti dell'art. 2, ossia risalente già all'epoca di presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo, seguirà l'annullamento del rating, con effetto dunque ex tunc (comma 4bis).

Oltre a quanto già previsto per le revoche, anche per i casi di annullamento del rating viene contemplata la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l'impresa sui motivi che lo determinano (comma 8). All'art. 7 è stato poi stabilito (comma 1, ultimo periodo) che ove l'impresa comunichi all'Agcm eventi sopraggiunti che rilevino ai fini della determinazione del punteggio, l'Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento, senza che tali aggiornamenti incidano sulla data di scadenza del rating medesimo. All'art. 8 infine viene previsto che le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangano nell'elenco in parola sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 6 mesi.

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Notizie Aiop Nazionale

Comunicazione degli eletti

Roma, 26 maggio 2018

Il 26 maggio scorso si è tenuta a Roma l’Assemblea generale, nel corso della quale si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2021.

Michele Nicchio è il nuovo presidente nazionale

Eletti Vice presidenti nazionali: Francesca Puntin per l’area nord; Gaia Garofalo per l’area centro; Beniamino Schiavone per l’area sud.

Michele Nicchio è stato nominato presidente nazionale di Aiop Giovani per il triennio 2018 – 2021 al termine dell’Assemblea elettiva Aiop Giovani, che si è tenuta venerdì, 25 maggio scorso, a Roma. Subentra a Lorenzo Miraglia, designato nel 2015.
Vice presidenti nazionali saranno: Francesca Puntin, già presidente regionale di Aiop Giovani Veneto, per l’area nord; Gaia Garofalo, presidente regionale di Aiop Giovani Lazio, per l’area centro; Beniamino Schiavone, presidente regionale di Aiop Giovani Campania, per l’area sud.

Come immagini l'Aiop Giovani del futuro?

Un breve video sulla prospettiva di Aiop Giovani vista da chi ne fa parte

Una semplice domanda, posta a chi vive l'Associazione all'interno di Aiop Giovani: "Cosa è per te Aiop Giovani, come immagini il futuro?". Le risposte riguardano i temi dell'Associazione a 360 gradi, le aspettative, i progetti, la comunicazione. In 4 minuti e mezzo la visione del futuro di Aiop Giovani.


Gdpr, i moduli per comunicare la nomina del Dpo sono online

Com'è noto, il 25 maggio scorso il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali è diventato pienamente efficace e quindi vincolante per tutte le imprese operanti sul territorio europeo. Il Garante nazionale per la privacy ha pubblicato sul proprio sito web un’informativa con cui si ricorda che occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante stesso, il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati o RPD (anche Data Protection Officer o DPO), se designato.

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