Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
RSS
1345678910Last

Notizie Aiop Nazionale

Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è obbligatoria la ricollocazione in mansioni inferiori non compatibili con il profilo del dipendente
700

Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è obbligatoria la ricollocazione in mansioni inferiori non compatibili con il profilo del dipendente

Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 1364 del 20 gennaio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recente ordinanza in commento affronta il caso di un licenziamento per giustificato motivo oggetto di un dipendente irrogatogli per soppressione del posto di lavoro a cui era adibito. La Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’impugnativa del lavoratore, ritenendo provato l’assolvimento dell’obbligo di repechage da parte della società, a fronte di una valutazione effettuata su posizioni disponibili simili a quella del ricorrente.

La Corte di Cassazione, a fronte del ricorso dell’ex dipendente, secondo cui, tra l’altro, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non considerare che “l’obbligo di repechage non si limitava ai ruoli identici a quelli occupati dal dipendente e che il datore di lavoro avrebbe dovuto estendere la valutazione anche a posizioni diverse, ma compatibili con la professionalità acquista dal lavoratore“, ha confermato la pronuncia di secondo grado, stabilendo un principio che incide profondamente sulla tutela dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.  Ed infatti, secondo la sentenza, il datore di lavoro non ha l'obbligo di estendere la ricerca di posizioni alternative al di fuori di quelle strettamente compatibili con la professionalità del dipendente.

In particolare, la Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di licenziamento per GMO, il datore non è tenuto a creare nuove posizioni o a modificare l'organizzazione aziendale per conservare il posto al lavoratore, dovendo il datore di lavoro, secondo i Giudici di legittimità, dimostrare solo l'assenza di posti liberi compatibili con la professionalità del dipendente licenziato. Secondo la pronuncia, una volta emersa la prova della soppressione del posto, il giudice non può imporre al datore di mantenere una posizione di lavoro anche inferiore, poiché si sostituirebbe all'imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che a lui compete. In particolare, la Corte “ha chiarito da tempo (Cass. 23301/2018) che il datore di lavoro non è tenuto a creare nuove posizioni o a modificare l’organizzazione aziendale per conservare il posto al lavoratore, ma deve dimostrare solo l’assenza  di posti liberi compatibili con la professionalità del dipendente, non potendo il giudice, una volta emersa la prova della soppressione del posto, imporre al datore di mantenere una posizione di lavoro anche inferiore, poiché si sostituirebbe all’imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che a lui compete”.

Ciò ancor più se tutte le posizioni nelle aree compatibili con le competenze del lavoratore da licenziare erano occupate al momento del licenziamento e successivamente non erano state effettuate nuove assunzioni nella stessa qualifica.

Per tali motivi, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità dell’impugnato recesso anche con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di repechage, riducendo drasticamente le possibilità di essere ricollocati all'interno dell'azienda dopo un licenziamento per ragioni economiche.

Previous Article Credit 4 DOC - il prestito pensato per i medici
Next Article Autoliquidazione 2025 e Fondo nuove competenze

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top