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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è obbligatoria la ricollocazione in mansioni inferiori non compatibili con il profilo del dipendente
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Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è obbligatoria la ricollocazione in mansioni inferiori non compatibili con il profilo del dipendente

Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 1364 del 20 gennaio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recente ordinanza in commento affronta il caso di un licenziamento per giustificato motivo oggetto di un dipendente irrogatogli per soppressione del posto di lavoro a cui era adibito. La Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’impugnativa del lavoratore, ritenendo provato l’assolvimento dell’obbligo di repechage da parte della società, a fronte di una valutazione effettuata su posizioni disponibili simili a quella del ricorrente.

La Corte di Cassazione, a fronte del ricorso dell’ex dipendente, secondo cui, tra l’altro, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non considerare che “l’obbligo di repechage non si limitava ai ruoli identici a quelli occupati dal dipendente e che il datore di lavoro avrebbe dovuto estendere la valutazione anche a posizioni diverse, ma compatibili con la professionalità acquista dal lavoratore“, ha confermato la pronuncia di secondo grado, stabilendo un principio che incide profondamente sulla tutela dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.  Ed infatti, secondo la sentenza, il datore di lavoro non ha l'obbligo di estendere la ricerca di posizioni alternative al di fuori di quelle strettamente compatibili con la professionalità del dipendente.

In particolare, la Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di licenziamento per GMO, il datore non è tenuto a creare nuove posizioni o a modificare l'organizzazione aziendale per conservare il posto al lavoratore, dovendo il datore di lavoro, secondo i Giudici di legittimità, dimostrare solo l'assenza di posti liberi compatibili con la professionalità del dipendente licenziato. Secondo la pronuncia, una volta emersa la prova della soppressione del posto, il giudice non può imporre al datore di mantenere una posizione di lavoro anche inferiore, poiché si sostituirebbe all'imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che a lui compete. In particolare, la Corte “ha chiarito da tempo (Cass. 23301/2018) che il datore di lavoro non è tenuto a creare nuove posizioni o a modificare l’organizzazione aziendale per conservare il posto al lavoratore, ma deve dimostrare solo l’assenza  di posti liberi compatibili con la professionalità del dipendente, non potendo il giudice, una volta emersa la prova della soppressione del posto, imporre al datore di mantenere una posizione di lavoro anche inferiore, poiché si sostituirebbe all’imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che a lui compete”.

Ciò ancor più se tutte le posizioni nelle aree compatibili con le competenze del lavoratore da licenziare erano occupate al momento del licenziamento e successivamente non erano state effettuate nuove assunzioni nella stessa qualifica.

Per tali motivi, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità dell’impugnato recesso anche con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di repechage, riducendo drasticamente le possibilità di essere ricollocati all'interno dell'azienda dopo un licenziamento per ragioni economiche.

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