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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è obbligatoria la ricollocazione in mansioni inferiori non compatibili con il profilo del dipendente
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Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è obbligatoria la ricollocazione in mansioni inferiori non compatibili con il profilo del dipendente

Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 1364 del 20 gennaio 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

La recente ordinanza in commento affronta il caso di un licenziamento per giustificato motivo oggetto di un dipendente irrogatogli per soppressione del posto di lavoro a cui era adibito. La Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’impugnativa del lavoratore, ritenendo provato l’assolvimento dell’obbligo di repechage da parte della società, a fronte di una valutazione effettuata su posizioni disponibili simili a quella del ricorrente.

La Corte di Cassazione, a fronte del ricorso dell’ex dipendente, secondo cui, tra l’altro, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non considerare che “l’obbligo di repechage non si limitava ai ruoli identici a quelli occupati dal dipendente e che il datore di lavoro avrebbe dovuto estendere la valutazione anche a posizioni diverse, ma compatibili con la professionalità acquista dal lavoratore“, ha confermato la pronuncia di secondo grado, stabilendo un principio che incide profondamente sulla tutela dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.  Ed infatti, secondo la sentenza, il datore di lavoro non ha l'obbligo di estendere la ricerca di posizioni alternative al di fuori di quelle strettamente compatibili con la professionalità del dipendente.

In particolare, la Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di licenziamento per GMO, il datore non è tenuto a creare nuove posizioni o a modificare l'organizzazione aziendale per conservare il posto al lavoratore, dovendo il datore di lavoro, secondo i Giudici di legittimità, dimostrare solo l'assenza di posti liberi compatibili con la professionalità del dipendente licenziato. Secondo la pronuncia, una volta emersa la prova della soppressione del posto, il giudice non può imporre al datore di mantenere una posizione di lavoro anche inferiore, poiché si sostituirebbe all'imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che a lui compete. In particolare, la Corte “ha chiarito da tempo (Cass. 23301/2018) che il datore di lavoro non è tenuto a creare nuove posizioni o a modificare l’organizzazione aziendale per conservare il posto al lavoratore, ma deve dimostrare solo l’assenza  di posti liberi compatibili con la professionalità del dipendente, non potendo il giudice, una volta emersa la prova della soppressione del posto, imporre al datore di mantenere una posizione di lavoro anche inferiore, poiché si sostituirebbe all’imprenditore nel compito di organizzazione aziendale che a lui compete”.

Ciò ancor più se tutte le posizioni nelle aree compatibili con le competenze del lavoratore da licenziare erano occupate al momento del licenziamento e successivamente non erano state effettuate nuove assunzioni nella stessa qualifica.

Per tali motivi, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità dell’impugnato recesso anche con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di repechage, riducendo drasticamente le possibilità di essere ricollocati all'interno dell'azienda dopo un licenziamento per ragioni economiche.

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