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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Per dimostrare la consegna della contestazione disciplinare è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata
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Per dimostrare la consegna della contestazione disciplinare è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata

Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 9427 del 05.04.2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’ordinanza in commento ha affrontato il caso di un lavoratore licenziato con lettera del 11 gennaio 2018, per addebiti relativi all'abuso (nei giorni 7, 8 e 10 novembre 2017) dei permessi ottenuti ai sensi della L. n. 104 del 1992, per esigenze personali anziché per l'assistenza alla madre, come richiesti, oltre che relativi al comportamento tenuto durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia conseguente all'infortunio subito.

L’ex dipendente impugnava il licenziamento, assumendo di non aver mai ricevuto la contestazione e di non aver dunque potuto fornire le sue giustificazioni.

Orbene, il Tribunale, dapprima e la Corte d’appello, successivamente, hanno invece ritenuto, sulla base di un argomentato ragionamento essenzialmente fondato sulla presunzione dell'articolo 1335 c.c., la tempestiva conoscenza da parte del lavoratore della lettera di contestazione - a suo dire conosciuta per disguidi di consegna postale addirittura il 12 gennaio 2018 e quindi dopo l'intimazione del licenziamento - invece pervenuta al suo indirizzo il 22 dicembre 2017, essendone stata ivi tentata la consegna (con l'inserimento nella cassetta postale, da parte del postino, dell'avviso di giacenza) e, in assenza del destinatario, resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale dal 28 dicembre 2017, con rispetto, pertanto, dei termini previsti per le sue giustificazioni difensive.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha rilevato che “la produzione in giudizio (così come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'articolo 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di non averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n. 13488; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511)”.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.

 

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