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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Per dimostrare la consegna della contestazione disciplinare è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata
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Per dimostrare la consegna della contestazione disciplinare è sufficiente la prova dell’invio della raccomandata

Cassazione Sez. Lavoro ordinanza n. 9427 del 05.04.2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

L’ordinanza in commento ha affrontato il caso di un lavoratore licenziato con lettera del 11 gennaio 2018, per addebiti relativi all'abuso (nei giorni 7, 8 e 10 novembre 2017) dei permessi ottenuti ai sensi della L. n. 104 del 1992, per esigenze personali anziché per l'assistenza alla madre, come richiesti, oltre che relativi al comportamento tenuto durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia conseguente all'infortunio subito.

L’ex dipendente impugnava il licenziamento, assumendo di non aver mai ricevuto la contestazione e di non aver dunque potuto fornire le sue giustificazioni.

Orbene, il Tribunale, dapprima e la Corte d’appello, successivamente, hanno invece ritenuto, sulla base di un argomentato ragionamento essenzialmente fondato sulla presunzione dell'articolo 1335 c.c., la tempestiva conoscenza da parte del lavoratore della lettera di contestazione - a suo dire conosciuta per disguidi di consegna postale addirittura il 12 gennaio 2018 e quindi dopo l'intimazione del licenziamento - invece pervenuta al suo indirizzo il 22 dicembre 2017, essendone stata ivi tentata la consegna (con l'inserimento nella cassetta postale, da parte del postino, dell'avviso di giacenza) e, in assenza del destinatario, resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale dal 28 dicembre 2017, con rispetto, pertanto, dei termini previsti per le sue giustificazioni difensive.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha rilevato che “la produzione in giudizio (così come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell'articolo 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di non averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n. 13488; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511)”.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.

 

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