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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

L’urgenza e l’assenza durante la visita fiscale
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L’urgenza e l’assenza durante la visita fiscale

Corte di Cassazione, Ordinanza del 1 ottobre 2019, n. 24492

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un lavoratore che, trovato assente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità all’esito visita fiscale senza aver dato alcuna preventiva comunicazione dell'assenza, opponeva come causa di giustificazione un motivo di urgenza consistente nell’aver dovuto accompagnare all’ospedale il figlio la sera precedente.
L’azienda, ritenendo non sussistente la dichiarata urgenza comminava la sanzione disciplinare della multa e il lavoratore impugnava giudizialmente il provvedimento. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma dichiaravano legittima la sanzione disciplinare irrogata, ritenendo non giustificata l'assenza del dipendente. Secondo la Corte, infatti, l’assenza sarebbe stata giustificata solo in caso di ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale, mentre, essendo il ricovero del figlio avvenuto in piena notte, questo non aveva alcuna caratteristica dell'urgenza e in ogni caso, “la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell'assenza al datore di lavoro”.
Ricorreva per Cassazione il lavoratore, istando per l’illegittimità del provvedimento atteso che, a suo dire, l’accompagnamento del figlio minore al Pronto soccorso ben giustificasse l’assenza dal proprio domicilio, tenuto conto delle “esigenze di solidarietà e vicinanza familiare, senz'altro meritevoli di tutela nell'ambito di rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione”.
La Suprema Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza, evidenziava come l’allontanamento del dipendente in malattia durante la fascia di reperibilità è consentito previa comunicazione alla parte datoriale, o, in mancanza, ove sussista “un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”.
Pertanto, i Giudici di legittimità, pur ritenendo sussistente l’urgenza al momento del ricovero del figlio, rilevavano come tale elemento fosse escluso nel momento della visita fiscale, avvenuta circa 6 ore dopo l’evento.
Ed invero, al fine di poter giustificare la condotta del lavoratore sarebbe stata necessaria la sussistenza di un fattore di urgenza concreto ed attuale, tale sia da impedire al dipendente di preavvertire della propria assenza, sia da rendere improcrastinabile l’abbandono del domicilio. Inoltre, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile in ricorso, evidenziava come il dipendente non avesse allegato l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore.
In altre parole, nel provvedimento in esame, la Suprema Corte ha definito i limiti e le caratteristiche dell’urgenza idonea a giustificare l’assenza di un dipendente dalla visita fiscale, ritenendo valida la causa di giustificazione esclusivamente ove sussista una situazione improvvisa, cogente, improcrastinabile e che debba essere affrontata dal lavoratore obbligatoriamente in prima persona.
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