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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziabile il superiore gerarchico per gravi condotte dei sottoposti
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Licenziabile il superiore gerarchico per gravi condotte dei sottoposti

Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 15168 del 4 giugno 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La sentenza in commento prende le mosse dal licenziamento di un quadro, il quale, omettendo di vigilare sull'operato di un proprio sottoposto, aveva in qualche modo consentito allo stesso di operare frodi per un importo complessivo di quasi un milione di euro.
Sia il Giudice di prime cure, che la Corte di Appello Bologna accoglievano l’impugnativa del lavoratore, e disponevano per la reitegra del dipendente, ritenendo il licenziamento illegittimo poiché le omissioni contestate al lavoratore non potevano essere ricondotte a precise direttive o compiti di controllo esplicitamente affidati al responsabile.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la Società, lamentando dei palesi vizi nelle sentenze di entrambi i Giudici di merito. Il Giudice delle leggi affronta anzitutto il tema della diligenza richiesta al prestatore di lavoro, censurando le decisioni rese in primo e secondo grado per non avere anzitutto valutato correttamente il grado di diligenza richiesto ad un quadro direttivo.
Ed infatti, precisa la Corte che la diligenza richiesta dal codice civile al prestatore di lavoro si articola su due livelli, di cui solo il secondo ha a che fare con la cosiddetta “diligenza specifica” e, cioè, con quella afferente all'osservanza da parte del dipendente delle disposizioni esplicitamente impartite dal datore di lavoro.
Tuttavia, prosegue la Corte, il criterio prioritario di diligenza - trascurato in sede di merito- è quello della “diligenza professionale generica” che, indipendentemente da qualsivoglia direttiva datoriale, attiene alla natura intrinseca della prestazione lavorativa e al perseguimento dell'interesse dell'impresa. D'altre parte, nel caso del dipendente in posizione di responsabile è proprio il parametro della diligenza generica a stabilire in capo al dipendente un dovere di controllo, correzione e prevenzione di anomalie operative.
Nel confermare, dunque, che il licenziamento per giusta causa sia legittimo solo laddove vi sia da parte del dipendente un notevole inadempimento dei propri obblighi contrattuali, la Cassazione precisa tuttavia come sia erroneo valutare l'entità di tali obblighi alla sola luce delle direttive impartite in modo esplicito dal datore di lavoro: l'esame circa la capacità di una condotta, anche omissiva, di ledere in modo permanente il vincolo fiduciario necessario alla prosecuzione del rapporto di lavoro deve necessariamente investire tutte le circostanze del rapporto, che il giudice è tenuto a valutare in una prospettiva unitaria la quale prescinda dal solo esame delle regole o prassi vigenti all'interno della singola impresa.
In particolare, attesa la delicatezza delle funzioni proprie del responsabile, rapportate anche all'entità della condotta fraudolenta messa in atto da un dipendente di livello inferiore grazie alla “distrazione” dello stesso, non pare lasciare spazio a dubbi: il disvalore dell'omissione di un impiegato chiave, il cui ruolo intrinseco non può non avere a che fare con mansioni di vigilanza e controllo, è di tale gravità da potere essere sufficiente a ledere, in modo permanente, il vincolo fiduciario.
Dunque, la Suprema Corte, nel negare la reintegra al dipendente, rinviava al Giudice di mertito che, nel riesaminare la questione, dovrà tenere fermo sulla bilancia il peso specifico della diligenza richiesta ai quadri in quanto tali e, cioè, indipendentemente da qualsivoglia regolamento interno o disposizione datoriale: a funzioni di tale rilievo non può non associarsi un obbligo di azione costante e intransigente a tutela degli interessi dell'impresa.
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