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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

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In caso di errori meramente formali, l’INPS non può rifiutare il rilascio del Durc

Tribunale di Roma: Sentenza 1490 del 14.02.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza 1490/2019, il Tribunale Civile di Roma, Sez. 3^ Lavoro, in persona del G. Dott. Conte, ha tracciato, in modo fortemente innovativo, i confini entro i quali deve muoversi l’INPS, prima di rifiutare il rilascio del documento unico di regolarità contributiva che gode di una importanza sempre crescente.
Ed invero, l’INPS, conseguentemente al rilascio del Durc negativo, provvede ad emettere le note di rettifica che sono volte al recupero dei benefici goduti dall’azienda e possono consistere in somme molto più alte della pretesa violazione (nel caso di specie erano state emesse note per oltre € 350.000, a fronte di un’asserita omissione di ca. e 3.000). Pertanto, in considerazione della grande rilevanza che può avere il DURC, nelle vicende economiche di un’impresa, la sentenza in commento costituisce un passo di grande importanza, poiché fissa i limiti entro cui il documento può essere legittimamente negato dall’INPS e quando, viceversa, sebbene in presenza di irregolarità, debba essere concesso.
Nel caso in esame, una cooperativa, si era vista rilasciare Durc negativo dall’ente in merito a un debito contributivo di € 3.284,00. Tale debito era, in realtà, inesistente, in quanto avrebbe dovuto essere compensato con un credito (l’importo effettivamente dovuto era di poche centinaia di euro, ed era stato saldato, seppure in ritardo).
La cooperativa, che si era vista escludere da una graduatoria all’esito dell’emissione del Durc negativo, investiva il Tribunale di Roma della controversia al fine di veder annullato tale atto.
Il Giudice adito, effettuata un’attenta disamina dei fatti di causa, ha sancito che il Durc negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che investano gli obblighi contributivi. Di contro, il mancato rilascio del documento non può dipendere esclusivamente da semplici errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, come previsto dal Dm del 30 gennaio 2005. Inoltre, prosegue la sentenza, non esiste una norma che impedisca il rilascio del Durc di fronte a irregolarità meramente formali, nelle quali l’azienda non ha omesso una denuncia contributiva ma ha commesso solo un errore - di importo modesto - nella quantificazione di quanto dovuto. Pertanto, in tale ipotesi non si può parlare di denuncia infedele (e tantomeno omessa), posto che, in linea di principio, l’Inps, svolgendo gli opportuni accertamenti, potrebbe riscontrare autonomamente l’errore.
In questa ottica, secondo il Tribunale, l’articolo 3, comma 2 del Dm del 2005 va letto nel senso che l’Inps può rilevare in sede di rilascio del Durc solo inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato, senza che il contribuente abbia tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali. Una diversa interpretazione del sistema integrerebbe un chiaro aggiramento del principio, espresso dal predetto Dm, che il Durc non può essere negato nemmeno per una inadempienza contributiva sostanziale, se questa è controversa in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Invero, il sistema normativo persegue un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell’impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il documento per inadempienze inesistenti, rappresentando come acclarate le violazioni solo per essere state comunicate all’azienda.
Pertanto, negare il Durc solo perché il contribuente non era stato in grado in 15 giorni di rimediare ad una incongruenza intrinseca, oltre ad essere giudicato illegittimo per mancanza di fondamento normativo, viene definito dalla sentenza “contraddittorio e non riconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità̀ e ragionevolezza”.
Infine, è bene evidenziare come il Giudice abbia censurato la condotta dell’INPS, nonostante fosse basata su propri documenti interni. Infatti, sul punto, il Tribunale ha espressamente ribadito come le circolari, nonostante costituiscano un importante strumento volto ad unificare l’operato dell’Ente sul piano nazionale, non possano mai essere considerate come fonti di diritto oggettivo (Cfr. Cass. 15482/2018 e 10595/2016).
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