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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente può criticare aspramente l’Azienda, purché non diffami
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Il dipendente può criticare aspramente l’Azienda, purché non diffami

Cassazione Civile Sezione Lavoro n. 11645/18 del 14 maggio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso del ricorso presentato da una lavoratrice licenziata per aver inviato diverse e-mail ai propri superiori, esponendo rimostranze relative alla propria attività lavorativa, dai toni e dai contenuti ritenuti offensivi e denigratori da parte del datore di lavoro.
Il ricorso veniva accolto dal Giudice delle prime cure ed il licenziamento veniva annullato, dando luogo alla tutela reintegratoria. La pronuncia veniva confermata anche in appello, poiché il contenuto aspramente critico delle e-mail inviate della dipendente, veniva attribuito ad una tensione individuale scaturente da un precedente giudizio in itinere tra la dipendente e la società datrice, relativo alle mansioni ed alle differenze retributive.
La reintegrazione è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che la condotta della lavoratrice non fosse esorbitante rispetto il diritto di critica, sussumibile nella libertà di espressione che gode di tutela costituzionale.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto che la critica mossa da un dipendente, per quanto aspra, non possa essere occasione di licenziamento per giusta causa, in quanto portata alla società datrice senza utilizzare termini offensivi o comunque inappropriati.
La sentenza in commento, benché sfavorevole a parte datoriale, offre la possibilità di enunciare in estrema sintesi i limiti del diritto di critica del prestatore di lavoro e i relativi confini dell’insubordinazione.
Invero, la Corte ha sottolineato che le rimostranze poste da un lavoratore non possono tradursi in un atto diffamatorio e ingiurioso, tale da compromettere il vincolo fiduciario e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (Cfr. Cass. Sez. Lav. 10511/1998).
Inoltre, è utile sottolineare come la Suprema Corte non abbia effettuato una netta distinzione tra la comunicazione privata avvenuta nel caso di specie e la divulgazione pubblica di contenuti potenzialmente diffamatori.
Pertanto, si ritiene che il vulnus della lesione della reputazione di un’impresa o dei suoi dirigenti, non sia da ricondurre alla ipotizzabile diffusione su larga scala del contenuto, bensì alla potenzialità offensiva dello stesso che occorrerà valutare concretamente in base alle circostanze specifiche del caso.
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