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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente può criticare aspramente l’Azienda, purché non diffami
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Il dipendente può criticare aspramente l’Azienda, purché non diffami

Cassazione Civile Sezione Lavoro n. 11645/18 del 14 maggio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso del ricorso presentato da una lavoratrice licenziata per aver inviato diverse e-mail ai propri superiori, esponendo rimostranze relative alla propria attività lavorativa, dai toni e dai contenuti ritenuti offensivi e denigratori da parte del datore di lavoro.
Il ricorso veniva accolto dal Giudice delle prime cure ed il licenziamento veniva annullato, dando luogo alla tutela reintegratoria. La pronuncia veniva confermata anche in appello, poiché il contenuto aspramente critico delle e-mail inviate della dipendente, veniva attribuito ad una tensione individuale scaturente da un precedente giudizio in itinere tra la dipendente e la società datrice, relativo alle mansioni ed alle differenze retributive.
La reintegrazione è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che la condotta della lavoratrice non fosse esorbitante rispetto il diritto di critica, sussumibile nella libertà di espressione che gode di tutela costituzionale.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto che la critica mossa da un dipendente, per quanto aspra, non possa essere occasione di licenziamento per giusta causa, in quanto portata alla società datrice senza utilizzare termini offensivi o comunque inappropriati.
La sentenza in commento, benché sfavorevole a parte datoriale, offre la possibilità di enunciare in estrema sintesi i limiti del diritto di critica del prestatore di lavoro e i relativi confini dell’insubordinazione.
Invero, la Corte ha sottolineato che le rimostranze poste da un lavoratore non possono tradursi in un atto diffamatorio e ingiurioso, tale da compromettere il vincolo fiduciario e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (Cfr. Cass. Sez. Lav. 10511/1998).
Inoltre, è utile sottolineare come la Suprema Corte non abbia effettuato una netta distinzione tra la comunicazione privata avvenuta nel caso di specie e la divulgazione pubblica di contenuti potenzialmente diffamatori.
Pertanto, si ritiene che il vulnus della lesione della reputazione di un’impresa o dei suoi dirigenti, non sia da ricondurre alla ipotizzabile diffusione su larga scala del contenuto, bensì alla potenzialità offensiva dello stesso che occorrerà valutare concretamente in base alle circostanze specifiche del caso.
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