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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento non deve essere determinato dall'andamento economico negativo dell’azienda
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Il licenziamento non deve essere determinato dall'andamento economico negativo dell’azienda

Cassazione Ordinanza n. 3819 del 14 febbraio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’ordinanza in commento muove dall’impugnazione da parte di un lavoratore del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall’azienda all’esito di una ridistribuzione delle mansioni da questi rivestite tra il personale in servizio, che aveva comportato la soppressione del posto di lavoro del ricorrente.
L’ex dipendente adiva il Tribunale di Sulmona lamentando il carattere ritorsivo del provvedimento aziendale, nonchè l’insussistenza del motivo oggettivo addotto. Il Tribunale, sia in fase sommaria che in opposizione, dichiarava la legittimità del licenziamento. Tuttavia, la Corte di Appello dell’Aquila, investita della questione, riformava la pronuncia di primo grado e, nel ritenere esclusa la natura ritorsiva, dichiarava illegittimo il recesso, con declaratoria di risoluzione del rapporto e condanna della datrice di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, per non aver il datore di lavoro provato l’ulteriore elemento dell’andamento negativo che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro.
Entrambe le parti impugnavano la pronuncia innanzi la Suprema Corte.
In particolare, parte datoriale ricorreva in Cassazione per veder accertata la legittimità del licenziamento, avendo essa, diversamente da quanto dedotto dalla Corte territoriale, indicato, nella lettera di licenziamento, quale unica ragione di risoluzione, la riorganizzazione attuata tramite ridistribuzione delle mansioni precedentemente svolte dal lavoratore e non il suo andamento negativo.
Investita della questione, la Suprema Corte ribadiva un proprio solido orientamento, in base al quale, ove il licenziamento fosse intimato al lavoratore a causa della soppressione del posto determinata da una diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio, il Giudice di merito, nell’effettuare il cd. riscontro di effettività, doveva avere riguardo della sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e della verifica del nesso causale tra soppressione del posto e ragioni dell’organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, rimanendo irrilevante l’obiettivo perseguito dall’imprenditore (fosse consistito esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l’obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si rivelasse pretestuoso e carente di veridicità.
In altre parole, la Suprema Corte, nel confermare il su esposto orientamento, evidenziava come l’andamento economico negativo dell’azienda “non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa” (cfr. Cass. n. 25201/16).
Diversamente, ha precisato la Corte che, ove il recesso sia motivato dall’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, sarà compito del giudice accertarne l’esistenza e, in caso negativo, il licenziamento sarà da ritenersi ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta.
Nella fattispecie in esame, dunque, la Cassazione cassava con rinvio la precedente pronuncia, riconoscendo la piena legittimità dell’operata risoluzione, poiché il controllo giudiziale doveva essere limitato alla verifica sulla reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore sui cui incombeva l’onere di provare l’effettività della riorganizzazione, quale “ragione organizzativa o produttiva” della soppressione del lavoro (cfr. Cass. n. 4015 del 2017) e non anche sull’effettivo andamento economico negativo dell’impresa che non costituiva, come detto, un presupposto essenziale della legittimità del licenziamento economico.
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