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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Covid-19 e la collocazione in ferie d’ufficio del lavoratore
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Covid-19 e la collocazione in ferie d’ufficio del lavoratore

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

A causa dell’emergenza epidemiologica in corso e della conseguente riduzione dell’attività, molte aziende stanno ricorrendo alla collocazione in ferie dei lavoratori, sulla scorta di quanto sancito dal DPCM del 9 marzo 2020 che, per far fronte all’emergenza sanitaria, ha raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del cennato decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Con il presente articolo si vuole fare chiarezza in merito alla sussistenza del potere di parte datoriale di assegnare d’ufficio le ferie ai propri dipendenti.
In primo luogo, si evidenzia che il diritto alle ferie è sancito dalla Costituzione che, all’articolo 36 comma 3, specifica che “il lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”. Il diritto alle ferie ha lo scopo di permettere al lavoratore di soddisfare “esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore”.
Tale norma, aveva lasciato un ampio spazio interpretativo, che è tuttavia stato colmato dall’art. 2109 c.c. il quale sancisce il diritto dei lavoratori ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
Inoltre, il medesimo articolo dispone che “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”, così contemperando il diritto del lavoratore con le esigenze dell’impresa.
Tale tematica è stata oggetto di uno specifico interpello, il 19/2011, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro al Ministero del Lavoro, il quale, nell’identificare nell’art. 2109 c.c. la fonte giuridica del potere datoriale di stabilire il momento di godimento delle ferie, ha ritenuto sussistente in capo al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, la “facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla”.
Di tal che, unico limite che incontra tale prerogativa datoriale è quanto disposto dal D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004, con cui il legislatore ha chiarito che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Tale norma è stata declinata nel CCNL AIOP per il personale non medico, il quale, facendo salva la fruizione di due settimane consecutive, ha disposto che le aziende devono cercare di garantire la possibilità ai lavoratori di godere delle ferie durante il periodo estivo, sentito l’interessato. Tuttavia, ad esclusione delle due settimane in cui è prevista la consultazione del lavoratore, il nostro CCNL prevede espressamente all’art. 30 che “le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno”.
Pertanto, dalla disciplina normativa e contrattuale esaminata, emerge chiaramente come, fermo restando il diritto del lavoratore di fruire di due settimane consecutive di cui godere, normalmente, nel periodo estivo, per le residue il datore di lavoro può determinare unilateralmente la collocazione delle ferie.
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