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Il DL semplificazione prevede che, entro il 30 aprile p.v., le aziende farmaceutiche versino 2.378 milioni di euro, in termini di ripiano della spesa farmaceutica del SSN per gli anni 2013-2017.
Dopo il 31 maggio queste risorse potranno essere ripartite alle Regioni e alle Provincie autonome, con decreto del Ministro dell’Economia, sentita l’AIFA e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
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Covid-19 e la collocazione in ferie d’ufficio del lavoratore
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Covid-19 e la collocazione in ferie d’ufficio del lavoratore

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

A causa dell’emergenza epidemiologica in corso e della conseguente riduzione dell’attività, molte aziende stanno ricorrendo alla collocazione in ferie dei lavoratori, sulla scorta di quanto sancito dal DPCM del 9 marzo 2020 che, per far fronte all’emergenza sanitaria, ha raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del cennato decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Con il presente articolo si vuole fare chiarezza in merito alla sussistenza del potere di parte datoriale di assegnare d’ufficio le ferie ai propri dipendenti.
In primo luogo, si evidenzia che il diritto alle ferie è sancito dalla Costituzione che, all’articolo 36 comma 3, specifica che “il lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”. Il diritto alle ferie ha lo scopo di permettere al lavoratore di soddisfare “esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore”.
Tale norma, aveva lasciato un ampio spazio interpretativo, che è tuttavia stato colmato dall’art. 2109 c.c. il quale sancisce il diritto dei lavoratori ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
Inoltre, il medesimo articolo dispone che “l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”, così contemperando il diritto del lavoratore con le esigenze dell’impresa.
Tale tematica è stata oggetto di uno specifico interpello, il 19/2011, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro al Ministero del Lavoro, il quale, nell’identificare nell’art. 2109 c.c. la fonte giuridica del potere datoriale di stabilire il momento di godimento delle ferie, ha ritenuto sussistente in capo al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, la “facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla”.
Di tal che, unico limite che incontra tale prerogativa datoriale è quanto disposto dal D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004, con cui il legislatore ha chiarito che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Tale norma è stata declinata nel CCNL AIOP per il personale non medico, il quale, facendo salva la fruizione di due settimane consecutive, ha disposto che le aziende devono cercare di garantire la possibilità ai lavoratori di godere delle ferie durante il periodo estivo, sentito l’interessato. Tuttavia, ad esclusione delle due settimane in cui è prevista la consultazione del lavoratore, il nostro CCNL prevede espressamente all’art. 30 che “le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno”.
Pertanto, dalla disciplina normativa e contrattuale esaminata, emerge chiaramente come, fermo restando il diritto del lavoratore di fruire di due settimane consecutive di cui godere, normalmente, nel periodo estivo, per le residue il datore di lavoro può determinare unilateralmente la collocazione delle ferie.
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