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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

I raider sono lavoratori autonomi con alcune tutele del rapporto subordinato
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I raider sono lavoratori autonomi con alcune tutele del rapporto subordinato

Sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è intervenuta al fine di chiarire la posizione dei cd. riders che, recentemente riconosciuti a livello normativo quali “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”, trovano la propria definitiva collocazione nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate, seppur con alcune tutele dei lavoratori subordinati.
Tuttavia, come già evidenziato in un precedente articolo, sebbene l’applicazione dei predetto principio non riguardi gli esercenti professione sanitaria atteso che l’iscrizione costituisce una delle cause di esclusione dell’applicazione della novellata disciplina, occorre prendere atto del divenire della questione, poiché tale impostazione sarà probabilmente utilizzata dalla giurisprudenza a parametro sussidiario della qualificazione del rapporto subordinato.
Orbene, la Suprema Corte, ha in primo luogo ricordato che la disciplina contenuta nel Jobs act (secondo la quale alle collaborazioni soggette al potere organizzativo del committente si applicano le regole del lavoro subordinato) è stata oggetto di almeno quattro diverse letture interpretative.
Un primo orientamento aveva essenzialmente identificato questa peculiare forma di collaborazioni con il lavoro subordinato, un secondo collocava i rapporti nell’alvo del lavoro autonomo, un terzo offriva un approccio che la Corte chiama “rimediale”, sulla base del quale la fattispecie della co.co.co non ha mutato la propria qualificazione originaria, dopo l’approvazione del Jobs act, ma è stata arricchita da alcune tutele rinforzate in favore di alcuni soggetti considerati particolarmente deboli. Infine, la Corte d’Appello di Torino aveva ritenuto che si versasse in una tertium genus diverso sia dal lavoro autonomo, che lavoro subordinato.
Con l’odierno provvedimento la Corte ha, in linea generale, aderito alle posizioni del Giudice territoriale piemontese, sancendo che i rider titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto a essere pagati come i lavoratori subordinati, sulla base dell’applicazione della norma del Jobs act (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015), senza la necessità che il rapporto si converta in una forma di lavoro dipendente.
Tuttavia, la Cassazione, discostandosi dalla Corte torinese, ha categoricamente escluso che la collaborazione etero-organizzata costituisca un nuovo terzo genere intermedio tra lavoro subordinato e autonomo, interpretando le norme del 2015 in chiave “rimediale”.
Ed infatti, secondo la Corte, la novella del Jobs act ha operato una scelta volta al rafforzamento della tutela offerte alle collaborazioni organizzate, mediante l’offerta di una protezione prossima a quella del lavoro subordinato, senza con ciò assimilare le due tipologie contrattuali.
Alla luce di tale lettura della Suprema Corte, si può ritenere che ogni volta che un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sarà caratterizzato da un potere organizzativo del committente, quest’ultimo, pur non essendo obbligato a riqualificare il rapporto come subordinato dovrà erogare un trattamento economico uguale a quello dei lavoratori subordinati che svolgono mansioni affini.
Tuttavia, meno scontata appare l’applicazione di altre forme di protezione tipiche del lavoro subordinato come, ad esempio, le regole di tutela contro i licenziamenti ingiustificati.
Ed invero, con riferimento a questi ulteriori elementi tipici del rapporto subordinato, la Corte non si è espresse apertamente, ma ha tenuto un approccio molto cauto. Infatti, la sentenza ha precisato che l’applicazione integrale delle regole del lavoro subordinato può rivelarsi, in alcuni casi, “ontologicamente incompatibile” con la disciplina della collaborazione, essendo questa comunque estranea alla fattispecie della subordinazione.
Pertanto, la Suprema Corte, nel confermare la Sentenza della Corte di Appello di Torino, ha affermato che i cd. raiders sono dei lavoratori autonomi a cui si applicano alcune tutele del rapporto di lavoro subordinato, escludendo, salvo il potere del giudice di riqualificare il rapporto di lavoro, l’applicazione della disciplina del licenziamento.
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