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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

I raider sono lavoratori autonomi con alcune tutele del rapporto subordinato
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I raider sono lavoratori autonomi con alcune tutele del rapporto subordinato

Sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è intervenuta al fine di chiarire la posizione dei cd. riders che, recentemente riconosciuti a livello normativo quali “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”, trovano la propria definitiva collocazione nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate, seppur con alcune tutele dei lavoratori subordinati.
Tuttavia, come già evidenziato in un precedente articolo, sebbene l’applicazione dei predetto principio non riguardi gli esercenti professione sanitaria atteso che l’iscrizione costituisce una delle cause di esclusione dell’applicazione della novellata disciplina, occorre prendere atto del divenire della questione, poiché tale impostazione sarà probabilmente utilizzata dalla giurisprudenza a parametro sussidiario della qualificazione del rapporto subordinato.
Orbene, la Suprema Corte, ha in primo luogo ricordato che la disciplina contenuta nel Jobs act (secondo la quale alle collaborazioni soggette al potere organizzativo del committente si applicano le regole del lavoro subordinato) è stata oggetto di almeno quattro diverse letture interpretative.
Un primo orientamento aveva essenzialmente identificato questa peculiare forma di collaborazioni con il lavoro subordinato, un secondo collocava i rapporti nell’alvo del lavoro autonomo, un terzo offriva un approccio che la Corte chiama “rimediale”, sulla base del quale la fattispecie della co.co.co non ha mutato la propria qualificazione originaria, dopo l’approvazione del Jobs act, ma è stata arricchita da alcune tutele rinforzate in favore di alcuni soggetti considerati particolarmente deboli. Infine, la Corte d’Appello di Torino aveva ritenuto che si versasse in una tertium genus diverso sia dal lavoro autonomo, che lavoro subordinato.
Con l’odierno provvedimento la Corte ha, in linea generale, aderito alle posizioni del Giudice territoriale piemontese, sancendo che i rider titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto a essere pagati come i lavoratori subordinati, sulla base dell’applicazione della norma del Jobs act (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015), senza la necessità che il rapporto si converta in una forma di lavoro dipendente.
Tuttavia, la Cassazione, discostandosi dalla Corte torinese, ha categoricamente escluso che la collaborazione etero-organizzata costituisca un nuovo terzo genere intermedio tra lavoro subordinato e autonomo, interpretando le norme del 2015 in chiave “rimediale”.
Ed infatti, secondo la Corte, la novella del Jobs act ha operato una scelta volta al rafforzamento della tutela offerte alle collaborazioni organizzate, mediante l’offerta di una protezione prossima a quella del lavoro subordinato, senza con ciò assimilare le due tipologie contrattuali.
Alla luce di tale lettura della Suprema Corte, si può ritenere che ogni volta che un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sarà caratterizzato da un potere organizzativo del committente, quest’ultimo, pur non essendo obbligato a riqualificare il rapporto come subordinato dovrà erogare un trattamento economico uguale a quello dei lavoratori subordinati che svolgono mansioni affini.
Tuttavia, meno scontata appare l’applicazione di altre forme di protezione tipiche del lavoro subordinato come, ad esempio, le regole di tutela contro i licenziamenti ingiustificati.
Ed invero, con riferimento a questi ulteriori elementi tipici del rapporto subordinato, la Corte non si è espresse apertamente, ma ha tenuto un approccio molto cauto. Infatti, la sentenza ha precisato che l’applicazione integrale delle regole del lavoro subordinato può rivelarsi, in alcuni casi, “ontologicamente incompatibile” con la disciplina della collaborazione, essendo questa comunque estranea alla fattispecie della subordinazione.
Pertanto, la Suprema Corte, nel confermare la Sentenza della Corte di Appello di Torino, ha affermato che i cd. raiders sono dei lavoratori autonomi a cui si applicano alcune tutele del rapporto di lavoro subordinato, escludendo, salvo il potere del giudice di riqualificare il rapporto di lavoro, l’applicazione della disciplina del licenziamento.
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