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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamenti illegittimi, reintegra solo se l'ipotesi è prevista nel contratto collettivo
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Licenziamenti illegittimi, reintegra solo se l'ipotesi è prevista nel contratto collettivo

Corte di Cassazione n. 28098 del 31 ottobre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è ritornata sull’efficacia di un licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente per un fatto per cui il CCNL applicato prevedeva una sanzione conservativa, focalizzandosi sui relativi effetti giuridici.
Il presente provvedimento, si inserisce in una serie di pronunce già oggetto di diversi commenti (si veda al riguardo informaiop n. 321) con cui la Corte aveva evidenziato come il Giudice chiamato a verificare la sussistenza della giusta causa di un licenziamento incontri esclusivamente il limite della previsione di una sanzione conservativa in relazione alla specifica infrazione (reictus: alla condotta contestata al lavoratore).
In altre parole, la recente giurisprudenza consente al datore di lavoro di operare un licenziamento per giusta causa ogni qualvolta ritenga leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro, con l’esclusione del caso in cui il CCNL preveda per la condotta contestata al lavoratore una sanzione conservativa.
Con la Sentenza n. 28098 del 31 ottobre 2019, la Suprema Corte, richiamando il proprio precedente orientamento da ritenersi oramai consolidato, ha inoltre definito gli effetti di un eventuale licenziamento illegittimo perché operato in violazione del predetto principio, prevedendo, in taluni casi, la sanzione della cd. “tutela risarcitoria forte”, ovvero condannando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità, in luogo della reintegra precedentemente disposta.
In particolare, è stato ritenuto che solo se la fattispecie disciplinare inadempiente tipizzata dal contratto collettivo è esattamente corrispondente alla contestazione posta a fondamento del licenziamento illegittimo, il giudice è tenuto ad applicare il rimedio della reintegrazione in servizio, ai sensi dell'articolo 18, coma 4, dello Statuto dei lavoratori.
Ove invece la condotta inadempiente ascritta al lavoratore sia assimilabile a un’ipotesi disciplinare tipizzata dal contratto collettivo, ma non con essa coincidente, il rimedio applicabile per effetto dell’accertata illegittimità del licenziamento risiede nella predetta tutela indennitaria.
Sulla scorta dei suesposti principi, la Suprema Corte, seppur ritenendo sproporzionata la sanzione del licenziamento comminata al dipendente che aveva indebitamente utilizzato i permessi sindacali, nel ricondurre la condotta contestata all’assenza arbitraria dal posto di lavoro che il CCNL applicato punisce con una sanzione conservativa, non ha ritenuto di applicare il rimedio della tutela reintegratoria, che presuppone una perfetta aderenza della contestazione all’ipotesi inadempiente contemplata dal contratto collettivo, bensì quello dell'indennizzo economico ricompreso tra 12 e 24 mensilità.

Testo integrale Sentenza Cassazione n. 28098 del 31 ottobre 2019 in allegato.
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