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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamenti illegittimi, reintegra solo se l'ipotesi è prevista nel contratto collettivo
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Licenziamenti illegittimi, reintegra solo se l'ipotesi è prevista nel contratto collettivo

Corte di Cassazione n. 28098 del 31 ottobre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte è ritornata sull’efficacia di un licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente per un fatto per cui il CCNL applicato prevedeva una sanzione conservativa, focalizzandosi sui relativi effetti giuridici.
Il presente provvedimento, si inserisce in una serie di pronunce già oggetto di diversi commenti (si veda al riguardo informaiop n. 321) con cui la Corte aveva evidenziato come il Giudice chiamato a verificare la sussistenza della giusta causa di un licenziamento incontri esclusivamente il limite della previsione di una sanzione conservativa in relazione alla specifica infrazione (reictus: alla condotta contestata al lavoratore).
In altre parole, la recente giurisprudenza consente al datore di lavoro di operare un licenziamento per giusta causa ogni qualvolta ritenga leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro, con l’esclusione del caso in cui il CCNL preveda per la condotta contestata al lavoratore una sanzione conservativa.
Con la Sentenza n. 28098 del 31 ottobre 2019, la Suprema Corte, richiamando il proprio precedente orientamento da ritenersi oramai consolidato, ha inoltre definito gli effetti di un eventuale licenziamento illegittimo perché operato in violazione del predetto principio, prevedendo, in taluni casi, la sanzione della cd. “tutela risarcitoria forte”, ovvero condannando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore una somma compresa tra le 12 e le 24 mensilità, in luogo della reintegra precedentemente disposta.
In particolare, è stato ritenuto che solo se la fattispecie disciplinare inadempiente tipizzata dal contratto collettivo è esattamente corrispondente alla contestazione posta a fondamento del licenziamento illegittimo, il giudice è tenuto ad applicare il rimedio della reintegrazione in servizio, ai sensi dell'articolo 18, coma 4, dello Statuto dei lavoratori.
Ove invece la condotta inadempiente ascritta al lavoratore sia assimilabile a un’ipotesi disciplinare tipizzata dal contratto collettivo, ma non con essa coincidente, il rimedio applicabile per effetto dell’accertata illegittimità del licenziamento risiede nella predetta tutela indennitaria.
Sulla scorta dei suesposti principi, la Suprema Corte, seppur ritenendo sproporzionata la sanzione del licenziamento comminata al dipendente che aveva indebitamente utilizzato i permessi sindacali, nel ricondurre la condotta contestata all’assenza arbitraria dal posto di lavoro che il CCNL applicato punisce con una sanzione conservativa, non ha ritenuto di applicare il rimedio della tutela reintegratoria, che presuppone una perfetta aderenza della contestazione all’ipotesi inadempiente contemplata dal contratto collettivo, bensì quello dell'indennizzo economico ricompreso tra 12 e 24 mensilità.

Testo integrale Sentenza Cassazione n. 28098 del 31 ottobre 2019 in allegato.
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