Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
RSS
First7891012141516Last

Notizie Aiop Nazionale

Gli indicatori di un rapporto subordinato dei medici che lavorano in Case di cura
5755

Gli indicatori di un rapporto subordinato dei medici che lavorano in Case di cura

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23520 del 20 settembre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Suprema Corte nell’ordinanza in commento, nel rigettare il ricorso proposto da una struttura ospedaliera e, per l’effetto, confermando la Sentenza della Corte di Appello di Roma, riteneva fondate le doglianze di un medico operante in una casa di cura privata che instava per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
In prima battuta, la Cassazione ha ricordato che, atteso il peculiare rapporto che si istaura tra la struttura privata e il medico, caratterizzato da uno scarsamente apprezzabile assoggettamento del lavoratore alle direttive di parte datoriale, in ragione dell’alto grado di professionalità delle mansioni svolte, è necessario far riferimento a criteri complementari e sussidiari concernenti le concrete modalità di svolgimento del rapporto.
In particolare: “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto”.
Ed infatti, con riferimento ai medici operanti in strutture private, la Corte ha individuato il discrimen tra lavoro subordinato e libera professione sulla base di indici fattuali quali l’inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica e la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se “l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico” con quella dell'impresa, oppure “ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa”.
In particolare la Corte, richiamando la propria Sentenza n. 14573 del 2012, ha evidenziato come la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico possa desumersi dalla natura delle mansioni assegnate al professionista, le quali possono risultare proprie di un rapporto subordinato ove siano prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati.
Inoltre, la Corte ha offerto valenza all’organizzazione aziendale, che si concretizza nella predisposizione dei turni da parte dell’azienda, o anche, nell’obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha quindi confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale, sulla scorta dei criteri enucleati dalla Cassazione, aveva accertato che le prestazioni rese dalla ricorrente erano meramente esecutive delle prescrizioni di altri sanitari sovraordinati, che organizzavano il servizio, i turni, le sostituzioni, comandandola anche in reparti diversi da quello della propria specializzazione. Tale accertamento, ad avviso della Suprema Corte, dà luogo a una figura professionale caratterizzata dall'esercizio di attività proprie della professione medica, ma giuridicamente articolata secondo la figura della subordinazione prevista dall’articolo 2094 del codice civile.
Pur tuttavia, è opportuno evidenziare che tale statuizione risulta in contrasto con quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella nota Sentenza n. 76 del 2015, con cui, tra l’altro, la Consulta rilevava come “l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal… personale medico non sono indici inequivocabili della subordinazione”.
Tuttavia è d’uopo prendere atto della recente giurisprudenza della Suprema Corte che, sebbene con una ricostruzione non pienamente condivisibile, ha definito i parametri della subordinazione del medico e i relativi confini con il lavoro autonomo.
Previous Article Le novità sul lavoro della settimana
Next Article Nuove prospettive della chirurgia protesica ortopedica
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top