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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Gli indicatori di un rapporto subordinato dei medici che lavorano in Case di cura
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Gli indicatori di un rapporto subordinato dei medici che lavorano in Case di cura

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23520 del 20 settembre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Suprema Corte nell’ordinanza in commento, nel rigettare il ricorso proposto da una struttura ospedaliera e, per l’effetto, confermando la Sentenza della Corte di Appello di Roma, riteneva fondate le doglianze di un medico operante in una casa di cura privata che instava per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
In prima battuta, la Cassazione ha ricordato che, atteso il peculiare rapporto che si istaura tra la struttura privata e il medico, caratterizzato da uno scarsamente apprezzabile assoggettamento del lavoratore alle direttive di parte datoriale, in ragione dell’alto grado di professionalità delle mansioni svolte, è necessario far riferimento a criteri complementari e sussidiari concernenti le concrete modalità di svolgimento del rapporto.
In particolare: “in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto”.
Ed infatti, con riferimento ai medici operanti in strutture private, la Corte ha individuato il discrimen tra lavoro subordinato e libera professione sulla base di indici fattuali quali l’inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica e la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se “l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico” con quella dell'impresa, oppure “ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa”.
In particolare la Corte, richiamando la propria Sentenza n. 14573 del 2012, ha evidenziato come la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico possa desumersi dalla natura delle mansioni assegnate al professionista, le quali possono risultare proprie di un rapporto subordinato ove siano prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati.
Inoltre, la Corte ha offerto valenza all’organizzazione aziendale, che si concretizza nella predisposizione dei turni da parte dell’azienda, o anche, nell’obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha quindi confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale, sulla scorta dei criteri enucleati dalla Cassazione, aveva accertato che le prestazioni rese dalla ricorrente erano meramente esecutive delle prescrizioni di altri sanitari sovraordinati, che organizzavano il servizio, i turni, le sostituzioni, comandandola anche in reparti diversi da quello della propria specializzazione. Tale accertamento, ad avviso della Suprema Corte, dà luogo a una figura professionale caratterizzata dall'esercizio di attività proprie della professione medica, ma giuridicamente articolata secondo la figura della subordinazione prevista dall’articolo 2094 del codice civile.
Pur tuttavia, è opportuno evidenziare che tale statuizione risulta in contrasto con quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella nota Sentenza n. 76 del 2015, con cui, tra l’altro, la Consulta rilevava come “l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal… personale medico non sono indici inequivocabili della subordinazione”.
Tuttavia è d’uopo prendere atto della recente giurisprudenza della Suprema Corte che, sebbene con una ricostruzione non pienamente condivisibile, ha definito i parametri della subordinazione del medico e i relativi confini con il lavoro autonomo.
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