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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente non può rifiutarsi di eseguire una prestazione lavorativa, anche se corrispondente a mansioni inferiori
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Il dipendente non può rifiutarsi di eseguire una prestazione lavorativa, anche se corrispondente a mansioni inferiori

Sentenza della Corte di Cassazione n.21036 del 23 agosto 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, nel solco del filone giurisprudenziale già da noi messo in evidenza nel commento alla sentenza n. 9060 del 5 maggio 2016, ribadisce il principio in base al quale il lavoratore adibito a mansioni non confacenti al proprio profilo professionale, è comunque obbligato ad eseguirle, salvo il suo diritto di adire l’autorità giudiziaria, ciò in quanto il suo rifiuto integra un atto di insubordinazione, come tale sanzionabile da datore di lavoro.
Nel caso in esame, il lavoratore impugnava una sanzione disciplinare, costituita da una sospensione di tre giorni, irrogata a causa del rifiuto dello stesso di svolgere una mansione poiché - a suo dire - non corrispondente alla propria qualifica contrattuale.
Il Giudice delle prime cure aveva accolto il ricorso del lavoratore e aveva così annullato il provvedimento comminato da parte datoriale, ritenendo non dovuta la prestazione richiesta dal superiore gerarchico.
La Corte di Appello di Torino riformava la sentenza del Tribunale, sul presupposto che tale condotta integrasse insubordinazione. Inoltre, la Corte evidenziava come il rifiuto del dipendente avesse “creato disservizi all’organizzazione aziendale” e come, quindi, fosse indiscutibilmente sanzionabile sul piano disciplinare.
Il dipendente ricorreva dunque in Cassazione. Gli Ermellini confermavano la pronuncia della Corte d’Appello, evidenziando che: “l’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c.”.
In altre parole, la Cassazione ha ribadito che il rifiuto di un lavoratore subordinato di eseguire una prestazione non può essere giustificato dalla natura di mansione inferiore di quanto richiesto, poiché, sebbene sussista la possibilità per il dipendente di attivare una tutela giudiziaria, ciò non lo autorizza a pretendere autonomamente giustizia, in virtù delle citate norme del codice civile, nonché dell’art. 41 Cost., dal cui combinato disposto si evince che il dipendente è autorizzato a negare la propria prestazione, senza incorrere in insubordinazione, solo ove questa comporti un effettivo e dimostrabile pericolo grave ed irreparabile alle personali esigenze di vita, ovvero nel caso in cui l’azienda risulti totalmente inadempiente ai suoi obblighi, quali, a titolo esemplificativo, alla corresponsione degli emolumenti, alla copertura assicurativa e previdenziale, alla sicurezza del luogo di lavoro, previsti dal contratto.
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