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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente non può rifiutarsi di eseguire una prestazione lavorativa, anche se corrispondente a mansioni inferiori
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Il dipendente non può rifiutarsi di eseguire una prestazione lavorativa, anche se corrispondente a mansioni inferiori

Sentenza della Corte di Cassazione n.21036 del 23 agosto 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, nel solco del filone giurisprudenziale già da noi messo in evidenza nel commento alla sentenza n. 9060 del 5 maggio 2016, ribadisce il principio in base al quale il lavoratore adibito a mansioni non confacenti al proprio profilo professionale, è comunque obbligato ad eseguirle, salvo il suo diritto di adire l’autorità giudiziaria, ciò in quanto il suo rifiuto integra un atto di insubordinazione, come tale sanzionabile da datore di lavoro.
Nel caso in esame, il lavoratore impugnava una sanzione disciplinare, costituita da una sospensione di tre giorni, irrogata a causa del rifiuto dello stesso di svolgere una mansione poiché - a suo dire - non corrispondente alla propria qualifica contrattuale.
Il Giudice delle prime cure aveva accolto il ricorso del lavoratore e aveva così annullato il provvedimento comminato da parte datoriale, ritenendo non dovuta la prestazione richiesta dal superiore gerarchico.
La Corte di Appello di Torino riformava la sentenza del Tribunale, sul presupposto che tale condotta integrasse insubordinazione. Inoltre, la Corte evidenziava come il rifiuto del dipendente avesse “creato disservizi all’organizzazione aziendale” e come, quindi, fosse indiscutibilmente sanzionabile sul piano disciplinare.
Il dipendente ricorreva dunque in Cassazione. Gli Ermellini confermavano la pronuncia della Corte d’Appello, evidenziando che: “l’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c.”.
In altre parole, la Cassazione ha ribadito che il rifiuto di un lavoratore subordinato di eseguire una prestazione non può essere giustificato dalla natura di mansione inferiore di quanto richiesto, poiché, sebbene sussista la possibilità per il dipendente di attivare una tutela giudiziaria, ciò non lo autorizza a pretendere autonomamente giustizia, in virtù delle citate norme del codice civile, nonché dell’art. 41 Cost., dal cui combinato disposto si evince che il dipendente è autorizzato a negare la propria prestazione, senza incorrere in insubordinazione, solo ove questa comporti un effettivo e dimostrabile pericolo grave ed irreparabile alle personali esigenze di vita, ovvero nel caso in cui l’azienda risulti totalmente inadempiente ai suoi obblighi, quali, a titolo esemplificativo, alla corresponsione degli emolumenti, alla copertura assicurativa e previdenziale, alla sicurezza del luogo di lavoro, previsti dal contratto.
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