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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Risarcimenti triplicati e non scatta la prescrizione
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Risarcimenti triplicati e non scatta la prescrizione

Medici specializzandi. Storica sentenza della Corte di giustizia Ue

Consulcesi: «Dopo 20 anni la Corte Ue conferma quanto abbiamo sempre sostenuto. Ora si apre una nuova giurisprudenza che i Tribunali dovranno recepire in tutti i gradi giudizio, inoltre le somme riconosciute potrebbero triplicarsi e vengono meno i termini di prescrizione». L’analisi dell’avvocato Marco Tortorella.

Una sentenza attesa da oltre vent’anni, quella della Corte di Giustizia Europea sulla vertenza dei medici specialisti che tra il 1978 e il 2006 non hanno ricevuto il corretto trattamento economico. Questa pronuncia, infatti, segna un passaggio fondamentale nella giurisprudenza del contenzioso. In particolare, viene riconosciuto il diritto alla adeguata remunerazione anche per i medici che si erano iscritti ai corsi prima del 1983. Ma vi sono ulteriori due aspetti come sottolineato dall’avvocato Marco Tortorella, specialista della vertenza. Il primo punto riguarda l’ammontare delle somme che i tribunali e le Corti dovranno d’ora in poi riconoscere, che potrebbero essere triplicate anche in virtù degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il secondo aspetto riguarda invece la prescrizione che, tenendo anche conto dei principi stabiliti dalla Corte Ue, non è mai iniziata a decorrere perché non c’è mai stata una normativa di attuazione per i medici iscritti ai corsi prima del 1991.
«Dopo 20 anni la Corte Ue – commenta Simona Gori, Direttore Generale Consulcesi - conferma quanto abbiamo sempre sostenuto. Ora si apre una nuova giurisprudenza che i Tribunali dovranno recepire in tutti i gradi giudizio. Una notizia estremamente positiva per tutti i medici specialisti penalizzati dalla mancata attuazione delle direttive Ue in materia. Anche grazie a questa sentenza si può sostenere che vengono meno i termini di prescrizione e si triplicano le somme riconosciute ai ricorrenti».

Di seguito l’analisi completa dell’avvocato Marco Tortorella.
«La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’adeguata remunerazione deve essere corrisposta per il periodo della formazione specialistica a partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla conclusione, anche se la formazione è iniziata prima. Tale questione era stata rimessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze del 5 luglio 2016) alla Corte europea, affinché interpretasse correttamente le Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di formazione del medico specialista e di remunerazione adeguata.
Il problema da risolvere era se i medici che si erano iscritti ai corsi di specializzazione prima del 31 dicembre 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione.
La Corte europea ha detto di si, almeno per gli anni di frequenza dal 1 gennaio 1983 in poi. Ma la sentenza in questione risulta fondamentale anche relativamente ad altri due aspetti di particolare importanza: i criteri di determinazione dell’ammontare del risarcimento e la prescrizione. Il primo di questi aspetti viene affrontato direttamente dalla Corte di Giustizia europea nel punto 47 della sentenza, nel quale si afferma che il risarcimento deve essere determinato in base a quanto previsto dalla “normativa nazionale di trasposizione” della direttiva.
Ebbene, la normativa di trasposizione è il decreto legislativo 257 dell’8 agosto 1991, n.257 il quale all’art. 8 prevede una borsa di studio di lire 21.500.000, attuali euro 11.103,94 per ogni anno di frequenza. Quindi, molto di più di quanto liquidato da numerose sentenze (euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza) che si rifacevano, invece, all’art. 11 della Legge n. 370/99.
Non solo, sulla base di tale principio e conformemente a quanto già chiarito (sentenza del 17 aprile 2009 n. 9147) sono dovuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi, con la conseguenza che in molti casi la somma dovuta viene triplicata.
Il secondo aspetto riguarda indirettamente la prescrizione in quanto, dovrebbero essere smentite quelle tesi sfavorevoli ai medici secondo le quali il termine decennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 370/99 del 27 ottobre 1999. Infatti, se tale legge non può avere rilievo, in quanto non è la “normativa nazionale di trasposizione”, per i medici iscritti ai corsi prima del 1991, si può sostenere che la prescrizione non è mai iniziata a decorrere, non essendo stata mai attuata per questi medici la direttiva
».
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