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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Risarcimenti triplicati e non scatta la prescrizione
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Risarcimenti triplicati e non scatta la prescrizione

Medici specializzandi. Storica sentenza della Corte di giustizia Ue

Consulcesi: «Dopo 20 anni la Corte Ue conferma quanto abbiamo sempre sostenuto. Ora si apre una nuova giurisprudenza che i Tribunali dovranno recepire in tutti i gradi giudizio, inoltre le somme riconosciute potrebbero triplicarsi e vengono meno i termini di prescrizione». L’analisi dell’avvocato Marco Tortorella.

Una sentenza attesa da oltre vent’anni, quella della Corte di Giustizia Europea sulla vertenza dei medici specialisti che tra il 1978 e il 2006 non hanno ricevuto il corretto trattamento economico. Questa pronuncia, infatti, segna un passaggio fondamentale nella giurisprudenza del contenzioso. In particolare, viene riconosciuto il diritto alla adeguata remunerazione anche per i medici che si erano iscritti ai corsi prima del 1983. Ma vi sono ulteriori due aspetti come sottolineato dall’avvocato Marco Tortorella, specialista della vertenza. Il primo punto riguarda l’ammontare delle somme che i tribunali e le Corti dovranno d’ora in poi riconoscere, che potrebbero essere triplicate anche in virtù degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il secondo aspetto riguarda invece la prescrizione che, tenendo anche conto dei principi stabiliti dalla Corte Ue, non è mai iniziata a decorrere perché non c’è mai stata una normativa di attuazione per i medici iscritti ai corsi prima del 1991.
«Dopo 20 anni la Corte Ue – commenta Simona Gori, Direttore Generale Consulcesi - conferma quanto abbiamo sempre sostenuto. Ora si apre una nuova giurisprudenza che i Tribunali dovranno recepire in tutti i gradi giudizio. Una notizia estremamente positiva per tutti i medici specialisti penalizzati dalla mancata attuazione delle direttive Ue in materia. Anche grazie a questa sentenza si può sostenere che vengono meno i termini di prescrizione e si triplicano le somme riconosciute ai ricorrenti».

Di seguito l’analisi completa dell’avvocato Marco Tortorella.
«La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’adeguata remunerazione deve essere corrisposta per il periodo della formazione specialistica a partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla conclusione, anche se la formazione è iniziata prima. Tale questione era stata rimessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze del 5 luglio 2016) alla Corte europea, affinché interpretasse correttamente le Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di formazione del medico specialista e di remunerazione adeguata.
Il problema da risolvere era se i medici che si erano iscritti ai corsi di specializzazione prima del 31 dicembre 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione.
La Corte europea ha detto di si, almeno per gli anni di frequenza dal 1 gennaio 1983 in poi. Ma la sentenza in questione risulta fondamentale anche relativamente ad altri due aspetti di particolare importanza: i criteri di determinazione dell’ammontare del risarcimento e la prescrizione. Il primo di questi aspetti viene affrontato direttamente dalla Corte di Giustizia europea nel punto 47 della sentenza, nel quale si afferma che il risarcimento deve essere determinato in base a quanto previsto dalla “normativa nazionale di trasposizione” della direttiva.
Ebbene, la normativa di trasposizione è il decreto legislativo 257 dell’8 agosto 1991, n.257 il quale all’art. 8 prevede una borsa di studio di lire 21.500.000, attuali euro 11.103,94 per ogni anno di frequenza. Quindi, molto di più di quanto liquidato da numerose sentenze (euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza) che si rifacevano, invece, all’art. 11 della Legge n. 370/99.
Non solo, sulla base di tale principio e conformemente a quanto già chiarito (sentenza del 17 aprile 2009 n. 9147) sono dovuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi, con la conseguenza che in molti casi la somma dovuta viene triplicata.
Il secondo aspetto riguarda indirettamente la prescrizione in quanto, dovrebbero essere smentite quelle tesi sfavorevoli ai medici secondo le quali il termine decennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 370/99 del 27 ottobre 1999. Infatti, se tale legge non può avere rilievo, in quanto non è la “normativa nazionale di trasposizione”, per i medici iscritti ai corsi prima del 1991, si può sostenere che la prescrizione non è mai iniziata a decorrere, non essendo stata mai attuata per questi medici la direttiva
».
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