Search
× Search

Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
RSS
First1314151618202122Last

Notizie Aiop Nazionale

Risarcimenti triplicati e non scatta la prescrizione
9630

Risarcimenti triplicati e non scatta la prescrizione

Medici specializzandi. Storica sentenza della Corte di giustizia Ue

Consulcesi: «Dopo 20 anni la Corte Ue conferma quanto abbiamo sempre sostenuto. Ora si apre una nuova giurisprudenza che i Tribunali dovranno recepire in tutti i gradi giudizio, inoltre le somme riconosciute potrebbero triplicarsi e vengono meno i termini di prescrizione». L’analisi dell’avvocato Marco Tortorella.

Una sentenza attesa da oltre vent’anni, quella della Corte di Giustizia Europea sulla vertenza dei medici specialisti che tra il 1978 e il 2006 non hanno ricevuto il corretto trattamento economico. Questa pronuncia, infatti, segna un passaggio fondamentale nella giurisprudenza del contenzioso. In particolare, viene riconosciuto il diritto alla adeguata remunerazione anche per i medici che si erano iscritti ai corsi prima del 1983. Ma vi sono ulteriori due aspetti come sottolineato dall’avvocato Marco Tortorella, specialista della vertenza. Il primo punto riguarda l’ammontare delle somme che i tribunali e le Corti dovranno d’ora in poi riconoscere, che potrebbero essere triplicate anche in virtù degli interessi e della rivalutazione monetaria. Il secondo aspetto riguarda invece la prescrizione che, tenendo anche conto dei principi stabiliti dalla Corte Ue, non è mai iniziata a decorrere perché non c’è mai stata una normativa di attuazione per i medici iscritti ai corsi prima del 1991.
«Dopo 20 anni la Corte Ue – commenta Simona Gori, Direttore Generale Consulcesi - conferma quanto abbiamo sempre sostenuto. Ora si apre una nuova giurisprudenza che i Tribunali dovranno recepire in tutti i gradi giudizio. Una notizia estremamente positiva per tutti i medici specialisti penalizzati dalla mancata attuazione delle direttive Ue in materia. Anche grazie a questa sentenza si può sostenere che vengono meno i termini di prescrizione e si triplicano le somme riconosciute ai ricorrenti».

Di seguito l’analisi completa dell’avvocato Marco Tortorella.
«La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’adeguata remunerazione deve essere corrisposta per il periodo della formazione specialistica a partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla conclusione, anche se la formazione è iniziata prima. Tale questione era stata rimessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze del 5 luglio 2016) alla Corte europea, affinché interpretasse correttamente le Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di formazione del medico specialista e di remunerazione adeguata.
Il problema da risolvere era se i medici che si erano iscritti ai corsi di specializzazione prima del 31 dicembre 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione.
La Corte europea ha detto di si, almeno per gli anni di frequenza dal 1 gennaio 1983 in poi. Ma la sentenza in questione risulta fondamentale anche relativamente ad altri due aspetti di particolare importanza: i criteri di determinazione dell’ammontare del risarcimento e la prescrizione. Il primo di questi aspetti viene affrontato direttamente dalla Corte di Giustizia europea nel punto 47 della sentenza, nel quale si afferma che il risarcimento deve essere determinato in base a quanto previsto dalla “normativa nazionale di trasposizione” della direttiva.
Ebbene, la normativa di trasposizione è il decreto legislativo 257 dell’8 agosto 1991, n.257 il quale all’art. 8 prevede una borsa di studio di lire 21.500.000, attuali euro 11.103,94 per ogni anno di frequenza. Quindi, molto di più di quanto liquidato da numerose sentenze (euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza) che si rifacevano, invece, all’art. 11 della Legge n. 370/99.
Non solo, sulla base di tale principio e conformemente a quanto già chiarito (sentenza del 17 aprile 2009 n. 9147) sono dovuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi, con la conseguenza che in molti casi la somma dovuta viene triplicata.
Il secondo aspetto riguarda indirettamente la prescrizione in quanto, dovrebbero essere smentite quelle tesi sfavorevoli ai medici secondo le quali il termine decennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 370/99 del 27 ottobre 1999. Infatti, se tale legge non può avere rilievo, in quanto non è la “normativa nazionale di trasposizione”, per i medici iscritti ai corsi prima del 1991, si può sostenere che la prescrizione non è mai iniziata a decorrere, non essendo stata mai attuata per questi medici la direttiva
».
Previous Article Comunicazione multichannel. SMS strumento démodé? Non per le aziende sanitarie
Next Article La salute migliora, ma a che prezzo?
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top