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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Senato, prosegue l'esame in Commissione bilancio del Ddl prestazioni sanitarie
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Senato, prosegue l'esame in Commissione bilancio del Ddl prestazioni sanitarie

Mercoledì 19 marzo, presso la Commissione Bilancio del Senato, è proseguito l'esame in sede consultiva del DdL Prestazioni sanitarie. In particolare, la Sottosegretaria di Stato, Sandra Savino, si è espressa su alcune proposte emendative di diretto interesse. 

Mercoledì 19 marzo, presso la Commissione Bilancio del Senato, è proseguito l'esame in sede consultiva del DdL Prestazioni sanitarie (“Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria" -  A.S. 1241). In particolare, la Sottosegretaria di Stato, Sandra Savino, si è espressa su alcune proposte emendative di diretto interesse. 

Nello specifico, è stato espresso parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: 

  • 1.11 a prima firma Murelli (Lega), 1.12 a prima firma Zullo (FdI), 1.13 a prima firma Pirro (M5S) e 1.14 a prima firma Manca (PD), in materia di linee guida contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei PDTA regionali in ambito oncologico, in quanto l'attività che l’AGENAS dovrà svolgere per l'adozione del decreto del Ministro della salute di approvazione delle linee guida contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  • 12.0.7 a prima firma Minasi (Lega) il quale prevede che nelle Regioni con popolazione inferiore a 600.000 abitanti ove insistono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il cui bacino è superiore alla popolazione regionale, è consentito l'accesso alle relative prestazioni da parte dei cittadini residenti in altre regioni. 
  • 13.0.400 (testo 2), a prima firma Cantù (Lega) il quale prevede che sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali;

Mentre, è stato espresso parere contrario sui seguenti emendamenti:

  • 8.0.3 (testo 2) a prima firma Russo (FdI) e 8.0.4 ha espresso parere contrario per inidoneità della prospettata copertura finanziaria sui commi da 1 a 3, i quali prevedono che al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, per l'anno 2024, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro, per il quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili;
  • 13.0.12 a prima firma Romeo (Lega), in materia pubblicità sanitaria, in quanto la proposta emendativa appare sovrapporsi a fattispecie sanzionatorie già previste a legislazione vigente e di generare interferenze rispetto a specifiche competenze che sono già attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; 
  • 13.0.8 a prima firma Liris (FDI), in materia di formazione di medicina generale, in quanto l'emendamento è diretto ad inserire un articolo aggiuntivo volto a modificare il decreto legislativo. n. 368 del 1999 prevedendo la trasformazione del corso di formazione specifica in medicina generale, gestito dalle regioni, in scuola di specializzazione, la proposta emendativa comporta oneri a carico della finanza pubblica;
  • 13.0.11 a prima firma Borghesi (Lega) in materia di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in considerazione del fatto che la riassegnazione al Ministero della salute delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Antitrust nei confronti delle società farmaceutiche, determina inevitabilmente nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che devono trovare immediata e adeguata copertura;
  • 11.0.20, a firma Murelli (Lega), in materia di campagne di screening regionale per il tumore al seno per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. 
  • 11.0.19 (testo 2) a prima firma Sbrollini (IV-C-RE) e 11.0.20 a prima Murelli (Lega), in materia di campagne di screening regionale in quanto il fondo (FEI), utilizzato a copertura delle proposte in esame e di altre egualmente approvate, allo stato non presenta le necessarie disponibilità anche per effetto di accantonamenti precedentemente effettuati;
  • 6.0.18, a prima firma Russo (FdI), in materia prodotti destinati a soggetti malati o ospedalizzati. Nello specifico, è stato espresso un avviso contrario, in accordo con la Commissione, per oneri a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate (IVA) prive di adeguata compensazione finanziaria;

Inoltre, è stato espresso parere non ostativo condizionato con riformulazioni avanzate dal Governo sui seguenti emendamenti:

  • sull'emendamento 12.0.7 a prima firma Minasi (Lega) in materia di prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS. Di seguito la riformulazione: 
    "1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 200 del 2022, nelle Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, ove insistono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il cui bacino minimo di utenza, come definito dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 200 del 23 dicembre 2022, è superiore alla popolazione regionale, è consentito l'accesso alle prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture. Le prestazioni di cui al primo periodo sono riconosciute in sede di compensazione della mobilità sanitaria tra le regioni nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica, da parte delle Regioni, dell'appropriatezza delle prestazioni erogate in favore dei cittadini in essa residenti."
  • sull' em. 13.0.13 a prima firma Spelgatti (Lega) e 13.0.14 (testo 2) a prima firma Durnwalder (Aut) i quali Prevedono che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applichino il presente provvedimento compatibilmente con i propri statuti speciali e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e le province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del SSR e provinciale con fondi del proprio bilancio. 
    Di seguito la riformulazione:
    "1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui alla presente legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale.

Al termine della seduta, è stata approvata la proposta di parere del Relatore Liris (FdI) secondo cui la Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, esprime, per quanto di competenza:

  • parere contrario sulle proposte emendative 6.0.18, 11.0.19 (testo 2), 11.0.20, 13.0.700 (testo 2), 13.0.8 e 13.0.11;
  • sull'emendamento 12.0.7, parere non ostativo condizionato alla seguente riformulazioneIn coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 200 del 2022, nelle Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, ove insistono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il cui bacino minimo di utenza, come definito dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 200 del 23 dicembre 2022, è superiore alla popolazione regionale, è consentito l'accesso alle prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture. Le prestazioni di cui al primo periodo sono riconosciute in sede di compensazione della mobilità sanitaria tra le regioni nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica, da parte delle Regioni, dell'appropriatezza delle prestazioni erogate in favore dei cittadini in essa residenti;
  • sulle proposte 13.0.13 e 13.0.14 (testo 2), parere non ostativo condizionato alla seguente riformulazione: Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui alla presente legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale;
  • parere non ostativo sui restanti emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 1.32 (testo 2), 2.0.100 (testo 2), 2.0.200, 4.0.100, 4.0.4, 5.0.12 (testo 2), 6.9, 6.10, 6.0.100 (testo 2), 7.0.1 (testo 5), 8.0.3 (testo 2), 8.0.4, 10.0.6, 12.0.6 (testo 2), 13.0.4 (testo 2), 13.0.10 (testo 2), 13.0.12, 13.0.100 (testo 2), 13.0.200, 13.0.400 (testo 2), 13.0.500 (testo 2) e 13.0.600 (testo 2), il cui esame resta sospeso.

L’esame è stato quindi rinviato ad altra seduta.

 

QUI per il resoconto. 

 

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