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Le novità sul lavoro della settimana
Jobs Act e contratti di solidarietà
David Trotti, consulente della Sede nazionale
INCOSTITUZIONALE IL MECCANISMO DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
Con un comunicato stampa del 26 settembre 2018 la Corte costituzionale dichiara illegittimo il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento introdotta dal D.Lgs. 23/2018 (Jobs Act), nella parte non modificata dal successivo Decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità”. Nello specifico è stato dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015, in cui è previsto che nel caso non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità. Questa indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale è calcolata su un importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Il così detto Decreto Dignità ha riformulato il limite minimo e massimo delle mensilità prima compreso tra un limite minimo di quattro e un massimo di ventiquattro. L’elemento chiave in cui è stata riscontrata l’illegittimità da parte della Corte è il meccanismo di calcolo legato, rigidamente, alla sola anzianità di servizio. Di fatti questo meccanismo è secondo la Corte contrario ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza ed è in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
ISTRUZIONI INPS SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Con la circolare n.98/2018, l’INPS fornisce le istruzioni per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS. Lo sgravio interessa i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà e coinvolge una riduzione contributiva del 35 per centro per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al venti per cento. Lo sgravio è riconosciuto per una durata non superiore ai 24 mesi. Nella circolare l’Istituto fornisce le istruzioni relative al rispetto dei requisiti, la misura dello sgravio e la modalità di recupero delle risorse.