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Notizie dalla Liguria

Il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute

Primo positivo incontro, al Ministero della salute, del Presidente nazionale, Barbara Cittadini, insieme al professor Gabriele Pelissero, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi di assoluta attualità e priorità per il comparto. Le parti hanno condiviso l'individuazione di un percorso per la soluzione delle problematiche affrontate. Si è, difatti, convenuto che verrà fissata, nei primi giorni di settembre, una riunione operativa per approfondire i temi di maggiore rilievo. Nel corso del confronto il Presidente nazionale ha avuto modo di rappresentare la potenzialità dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che riunisce, al suo interno, imprenditori con una visione di sistema, che le consente di essere una componente del SSN che garantisce un'offerta sanitaria adeguata ai bisogni reali degli italiani che, nel tempo, sono profondamente mutati.

Il Presidente nazionale promuove il primo incontro tra i Presidenti delle Sedi Aiop non strutturate

Primo incontro operativo previsto a Roma il prossimo 16 luglio 2018

Il Presidente, Barbara Cittadini, come ampiamente rappresentato in occasione dell’Assemblea generale di maggio, nel corso degli incontri e confronti avuti nelle Sedi regionali, ha rilevato le difficoltà e criticità che, quotidianamente, i Presidenti regionali Aiop devono affrontare e gestire nell'esercizio del loro ruolo di rappresentanza.
Temi e problemi, sovente, comuni ma gestiti con risorse e strumenti differenti, in base alla consistenza numerica delle strutture associate e, quindi, all’organizzazione delle Sedi regionali. Incontrano, ovviamente, maggiori difficoltà i Presidenti che operano in regioni con poche strutture associate e che, di conseguenza, non hanno una sede strutturata in termini di risorse umane, che possano dedicarsi alla gestione dell'ordinario e, anche, alla programmazione di iniziative di sviluppo e supporto dell'azione associativa.
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Notizie Aiop Nazionale

Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare
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Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 7581/2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale Aiop

La sentenza oggi esaminata affronta il caso di un lavoratore, avente qualifica di macchinista, licenziato per aver svolto – a dire dell’azienda – attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate in cui, invece, risultava presente in servizio ovvero assente per malattia.
Il dipendente impugnava il licenziamento, sostenendo che l’azienda non gli avesse messo a disposizione, benchè richiesta nel corso del procedimento disciplinare, sia per iscritto che oralmente, la documentazione relativa alla contestazione, ledendo in siffatta maniera il suo diritto difesa.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del lavoratore e successivamente la Corte d’Appello rigettava l’appello del datore di lavoro, confermando la pronuncia del Tribunale di “nullità del procedimento disciplinare per non aver messo a disposizione del lavoratore nel corso del procedimento disciplinare la documentazione da quest’ultimo richiesta”, trattandosi di fatti episodici e risalenti nel tempo, ed essendo necessario per il lavoratore avere a disposizione quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione presenze.
Nei confronti della sentenza della Corte d’appello la società ricorreva per Cassazione.
Orbene, gli Ermellini, con una interessante motivazione, rigettavano il ricorso, ribadendo un principio di diritto più volte enunciato secondo cui “seppur la legge n. 300 del 1970, art. 7 , non preveda nell’ambito del procedimento disciplinare un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto”, evidenziando come il diritto di accesso agli atti non debba essere garantito ex se nel contesto del procedimento disciplinare, ma, nel caso in cui l'accesso agli atti sia una parziale espressione del più ampio diritto di difesa (da garantire a pena di nullità del procedimento e della relativa sanzione disciplinare), riconosciuto dall’articolo 7 della legge n. 300/70, questo deve necessariamente essere garantito, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
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