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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare
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Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 7581/2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale Aiop

La sentenza oggi esaminata affronta il caso di un lavoratore, avente qualifica di macchinista, licenziato per aver svolto – a dire dell’azienda – attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate in cui, invece, risultava presente in servizio ovvero assente per malattia.
Il dipendente impugnava il licenziamento, sostenendo che l’azienda non gli avesse messo a disposizione, benchè richiesta nel corso del procedimento disciplinare, sia per iscritto che oralmente, la documentazione relativa alla contestazione, ledendo in siffatta maniera il suo diritto difesa.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del lavoratore e successivamente la Corte d’Appello rigettava l’appello del datore di lavoro, confermando la pronuncia del Tribunale di “nullità del procedimento disciplinare per non aver messo a disposizione del lavoratore nel corso del procedimento disciplinare la documentazione da quest’ultimo richiesta”, trattandosi di fatti episodici e risalenti nel tempo, ed essendo necessario per il lavoratore avere a disposizione quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione presenze.
Nei confronti della sentenza della Corte d’appello la società ricorreva per Cassazione.
Orbene, gli Ermellini, con una interessante motivazione, rigettavano il ricorso, ribadendo un principio di diritto più volte enunciato secondo cui “seppur la legge n. 300 del 1970, art. 7 , non preveda nell’ambito del procedimento disciplinare un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto”, evidenziando come il diritto di accesso agli atti non debba essere garantito ex se nel contesto del procedimento disciplinare, ma, nel caso in cui l'accesso agli atti sia una parziale espressione del più ampio diritto di difesa (da garantire a pena di nullità del procedimento e della relativa sanzione disciplinare), riconosciuto dall’articolo 7 della legge n. 300/70, questo deve necessariamente essere garantito, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
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