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Notizie dalla Liguria

Si apre il confronto con il nuovo Governo

Il Presidente Cittadini chiede un incontro con il nuovo Ministro della Salute, Giulia Grillo

L'Aiop riunisce al suo interno imprenditori con una visione di sistema inclusiva che declina, rispetto ai mutati bisogni di salute degli italiani, un’offerta adeguata ad una domanda di salute che è profondamente mutata. Ritenendo di avere un ruolo significativo e di essere un soggetto in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di contribuire, quindi, anche ad una migliore performance del Servizio sanitario nazionale, il Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini, ha chiesto un incontro con il neo Ministro della Salute, Giulia Grillo, per confrontarsi in merito alla salvaguardia dell’universalismo, elemento prezioso che contribuisce a fare del nostro Ssn uno dei migliori al mondo.

In vigore il nuovo Regolamento attuativo

Nuove regole operative dal 29 maggio 2018

Con delibera del 15 maggio scorso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha varato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 29 maggio 2018, con le finalità di assicurare una maggior efficacia del controllo in sede di rilascio del rating, ma anche di semplificare, snellire e chiarificare le procedure per l'attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l'annullamento della certificazione.


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Notizie Aiop Nazionale

Solidarietà contributiva in materia di appalto. Inapplicabilità del termine biennale agli enti previdenziali
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Solidarietà contributiva in materia di appalto. Inapplicabilità del termine biennale agli enti previdenziali

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18004 del 4.07.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta nuovamente la questione della solidarietà negli appalti che, alla luce delle ultime novelle operate dai vari legislatori, prevede la possibilità per il lavoratore della società appaltatrice, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, di agire direttamente contro il committente per ottenere i crediti retributivi e contributivi non erogati dal suo datore di lavoro.
In particolare, a seguito delle recenti modifiche dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 operate dal Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 convertito dalla Legge n. 49/2017, è stata soppressa la possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione, ovvero di obbligare il lavoratore a richiedere preventivamente le somme dovute all’appaltatore o al subappaltatore.
La sentenza che si segnala tratta dell’aspetto contributivo della solidarietà, ma offre uno spunto di chiarezza interpretativa che risulta interessante anche per le aziende.
Ed invero, tra i giudici di merito si era formata una copiosa giurisprudenza favorevole all'applicazione del termine biennale di decadenza anche all'azione di recupero della contribuzione da parte degli enti previdenziali, con conseguenze spesso preclusive in ordine alle effettive possibilità di riscossione di tali somme, stante la farraginosità degli accertamenti ispettivi volti alla ricostruzione dei sistemi di appalto utilizzati e per l'individuazione dei lavoratori effettivamente coinvolti, con tempi spesso dilatati.
Con riferimento alla posizione dell'appaltante chiamato in solidarietà, la Cassazione è stata dunque chiamata a sciogliere il nodo dell'applicabilità del termine biennale anche agli enti, avuto riguardo anche alla specialità dell’obbligazione contributiva che, per sua natura, non è soggetta a decadenza ma solo alla prescrizione generale quinquennale ex art. 3 l. n. 335/1995.
La Corte di Cassazione, nel ribadire che “la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell'appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità”, ha espressamente sancito che l'unico termine applicabile per l'azione di recupero dei contributi è quello prescrizionale quinquennale, poiché idoneo a contemperare le esigenze di individuazione della corretta pretesa contributiva, con quelle di certezza nei rapporti giuridici coinvolti.
In estrema sintesi, la scelta di non rendere applicabile la decadenza biennale agli enti previdenziali si basa sulla necessaria distinzione tra obbligo contributivo e obbligo retributivo: si tratta di due tipi di obbligazione che per loro natura e rilevanza sociale hanno campi di applicazione e natura ben distinte, essendo la pretesa contributiva diretta al finanziamento del sistema previdenziale.
Inoltre, la Cassazione sottolinea come alla soddisfazione dell'obbligazione retributiva nel termine biennale deve seguire anche quella contributiva, che non può dipendere dal fatto incidentale della mancata attivazione giudiziale da parte dell'INPS nel termine breve di due anni.
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