Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Eletti i componenti del nuovo Comitato esecutivo

Triennio 2018-2021

Il Consiglio Nazionale del 7 giugno 2018 ha proceduto all'elezione del Vicepresidente nazionale, dell'Amministratore Tesoriere e dei 6 componenti del Comitato Esecutivo. I componenti del Consiglio hanno così eletto per il triennio 2018-2021: Bruno Biagi, Presidente Aiop Emilia Romagna come Vicepresidente nazionale; Fabio Marchi è stato riconfermato Amministratore Tesoriere. Riconfermati invece componenti del Comitato esecutivo Gabriele Pelissero, Past President e Ettore Sansavini, Presidente Aiop Liguria. Nuovi ingressi invece per Massimo De Salvo, Presidente Aiop Valle d'Aosta; per Vittorio Morello, Presidente Aiop Veneto; per Carla Nanni, componente del direttivo Aiop Lombardia, per Andrea Pirastu, Presidente Aiop Sardegna. Entra a far parte nel nuovo Comitato anche il neo eletto Michele Nicchio, Presidente nazionale Aiop Giovani.

RSS
First1213141517192021Last

Notizie Aiop Nazionale

Solidarietà contributiva in materia di appalto. Inapplicabilità del termine biennale agli enti previdenziali
4791

Solidarietà contributiva in materia di appalto. Inapplicabilità del termine biennale agli enti previdenziali

Corte di Cassazione, Sentenza n. 18004 del 4.07.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta nuovamente la questione della solidarietà negli appalti che, alla luce delle ultime novelle operate dai vari legislatori, prevede la possibilità per il lavoratore della società appaltatrice, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, di agire direttamente contro il committente per ottenere i crediti retributivi e contributivi non erogati dal suo datore di lavoro.
In particolare, a seguito delle recenti modifiche dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 operate dal Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 convertito dalla Legge n. 49/2017, è stata soppressa la possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione, ovvero di obbligare il lavoratore a richiedere preventivamente le somme dovute all’appaltatore o al subappaltatore.
La sentenza che si segnala tratta dell’aspetto contributivo della solidarietà, ma offre uno spunto di chiarezza interpretativa che risulta interessante anche per le aziende.
Ed invero, tra i giudici di merito si era formata una copiosa giurisprudenza favorevole all'applicazione del termine biennale di decadenza anche all'azione di recupero della contribuzione da parte degli enti previdenziali, con conseguenze spesso preclusive in ordine alle effettive possibilità di riscossione di tali somme, stante la farraginosità degli accertamenti ispettivi volti alla ricostruzione dei sistemi di appalto utilizzati e per l'individuazione dei lavoratori effettivamente coinvolti, con tempi spesso dilatati.
Con riferimento alla posizione dell'appaltante chiamato in solidarietà, la Cassazione è stata dunque chiamata a sciogliere il nodo dell'applicabilità del termine biennale anche agli enti, avuto riguardo anche alla specialità dell’obbligazione contributiva che, per sua natura, non è soggetta a decadenza ma solo alla prescrizione generale quinquennale ex art. 3 l. n. 335/1995.
La Corte di Cassazione, nel ribadire che “la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell'appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità”, ha espressamente sancito che l'unico termine applicabile per l'azione di recupero dei contributi è quello prescrizionale quinquennale, poiché idoneo a contemperare le esigenze di individuazione della corretta pretesa contributiva, con quelle di certezza nei rapporti giuridici coinvolti.
In estrema sintesi, la scelta di non rendere applicabile la decadenza biennale agli enti previdenziali si basa sulla necessaria distinzione tra obbligo contributivo e obbligo retributivo: si tratta di due tipi di obbligazione che per loro natura e rilevanza sociale hanno campi di applicazione e natura ben distinte, essendo la pretesa contributiva diretta al finanziamento del sistema previdenziale.
Inoltre, la Cassazione sottolinea come alla soddisfazione dell'obbligazione retributiva nel termine biennale deve seguire anche quella contributiva, che non può dipendere dal fatto incidentale della mancata attivazione giudiziale da parte dell'INPS nel termine breve di due anni.
Previous Article Le novità sul lavoro della settimana
Next Article Insediato l'Osservatorio nazionale sulle liste d'attesa
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top