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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro
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Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Com’è noto, l’art. 3 del D.L. 127/2021 ha disposto che, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello Stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 52/21 conv. in L. 87/21.

La norma ha stabilito che, nel caso in cui il dipendente non esibisca o non sia in possesso della certificazione verde, questi sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui non adempia all’obbligo di legge. In tal caso, dunque, potrebbe ritenersi che il lavoratore non maturi alcuna anzianità contrattuale, né convenzionale, quindi con perdita, non solo della retribuzione diretta, ma anche di quella indiretta e differita, ivi compreso il TFR.

Tuttavia, l’assenza ingiustificata per mancato possesso o esibizione del Green pass, così come disposto dal comma 6 del citato articolo, non comporta alcuna conseguenza disciplinare ai danni del lavoratore e lo stesso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Conseguentemente, il dipendente che, nel corso di un controllo antecedente l’ingresso in struttura, versi nella situazione testè esposta, non potrà essere destinatario di alcun procedimento disciplinare, ma solo delle conseguenze economiche dettate dal suo stato di assente ingiustificato.

Diversa è invece l’ipotesi disciplinata dal successivo comma 8, ed ossia allorquando i lavoratori accedano in azienda violando l’obbligo del possesso e dell’esibizione del Green pass. Ciò potrebbe sostanzialmente accadere quando i controlli non siano generalizzati all’ingresso o quando il dipendente li abbia elusi, forzando dolosamente il divieto legale e le misure di controllo predisposte dal datore di lavoro. In tal caso, la disposizione in commento prevede l’attivazione delle procedure disciplinari, trattandosi di una violazione volontaria e consapevole delle misure di sicurezza e di controllo predisposte dal datore. La norma rinvia in tal caso ai “rispettivi ordinamenti di settore” ed ossia alle discipline sanzionatorie contenute nei Contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Un ulteriore caso in cui il datore potrà avviare il procedimento disciplinare è individuabile nella violazione da parte del dipendente dell’ulteriore disposizione introdotta con il D.L. 139/2121 che ha previsto, in caso di richiesta del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività, che i lavoratori siano tenuti a comunicare l’eventuale mancato possesso di Green pass con un preavviso idoneo a soddisfare le esigenze aziendali.

Al riguardo, l’espressione utilizzata dalla norma (“i lavoratori sono tenuti”) consente di ritenere che, ove vi sia una richiesta del datore di lavoro, la comunicazione della mancanza di Green pass con il preavviso richiesto costituisca un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza si configura quindi come inadempimento, con danni all’organizzazione aziendale, e dunque sanzionabile disciplinarmente.

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