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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro
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Il Green pass e il potere disciplinare del datore di lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Com’è noto, l’art. 3 del D.L. 127/2021 ha disposto che, dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello Stato di emergenza, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 52/21 conv. in L. 87/21.

La norma ha stabilito che, nel caso in cui il dipendente non esibisca o non sia in possesso della certificazione verde, questi sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui non adempia all’obbligo di legge. In tal caso, dunque, potrebbe ritenersi che il lavoratore non maturi alcuna anzianità contrattuale, né convenzionale, quindi con perdita, non solo della retribuzione diretta, ma anche di quella indiretta e differita, ivi compreso il TFR.

Tuttavia, l’assenza ingiustificata per mancato possesso o esibizione del Green pass, così come disposto dal comma 6 del citato articolo, non comporta alcuna conseguenza disciplinare ai danni del lavoratore e lo stesso mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Conseguentemente, il dipendente che, nel corso di un controllo antecedente l’ingresso in struttura, versi nella situazione testè esposta, non potrà essere destinatario di alcun procedimento disciplinare, ma solo delle conseguenze economiche dettate dal suo stato di assente ingiustificato.

Diversa è invece l’ipotesi disciplinata dal successivo comma 8, ed ossia allorquando i lavoratori accedano in azienda violando l’obbligo del possesso e dell’esibizione del Green pass. Ciò potrebbe sostanzialmente accadere quando i controlli non siano generalizzati all’ingresso o quando il dipendente li abbia elusi, forzando dolosamente il divieto legale e le misure di controllo predisposte dal datore di lavoro. In tal caso, la disposizione in commento prevede l’attivazione delle procedure disciplinari, trattandosi di una violazione volontaria e consapevole delle misure di sicurezza e di controllo predisposte dal datore. La norma rinvia in tal caso ai “rispettivi ordinamenti di settore” ed ossia alle discipline sanzionatorie contenute nei Contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Un ulteriore caso in cui il datore potrà avviare il procedimento disciplinare è individuabile nella violazione da parte del dipendente dell’ulteriore disposizione introdotta con il D.L. 139/2121 che ha previsto, in caso di richiesta del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività, che i lavoratori siano tenuti a comunicare l’eventuale mancato possesso di Green pass con un preavviso idoneo a soddisfare le esigenze aziendali.

Al riguardo, l’espressione utilizzata dalla norma (“i lavoratori sono tenuti”) consente di ritenere che, ove vi sia una richiesta del datore di lavoro, la comunicazione della mancanza di Green pass con il preavviso richiesto costituisca un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza si configura quindi come inadempimento, con danni all’organizzazione aziendale, e dunque sanzionabile disciplinarmente.

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