Search
× Search

Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
RSS
First1314151618202122Last

Notizie Aiop Nazionale

La condotta insubordinata del lavoratore e il licenziamento disciplinare
3116

La condotta insubordinata del lavoratore e il licenziamento disciplinare

Sentenza Cassazione, Sez. Lavoro n. 13411 del 1.07.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La vicenda che ci occupa muove dal ricorso di un lavoratore, che aveva investito il Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli all’esito di un procedimento disciplinare a suo carico per aver tenuto una condotta insubordinata, aver violato le regole di correttezza e buona fede ed aver rivolto minacce a una collega di lavoro.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva riformata dalla Corte di Appello di Trento, che riteneva legittimo il recesso datoriale in considerazione del comportamento tenuto dal lavoratore.
Ed invero, secondo la ricostruzione fattuale operata dal Collegio, al termine della giornata lavorativa era sorta una discussione tra l’ex dipendente e la responsabile amministrativa della società avente ad oggetto la restituzione di una chiavetta per l’uso del distributore del caffè. Il lavoratore aveva chiuso la porta dell’ufficio della collega ed aveva pronunciato la frase: “prima o poi, in sede più consona, dovrò farti un discorso”, puntandole contro il dito. Solo a seguito dei ripetuti inviti ad uscire dalla stanza e dopo che la responsabile amministrativa aveva sollevato la cornetta per chiamare l’amministratore, il lavoratore si era deciso a lasciare l’ufficio.
Ad avviso della Corte territoriale, il comportamento tenuto dal lavoratore integrava la violazione degli articoli 2104 e 2105 c.c., nonchè delle regole di condotta dettate sia dal CCNL applicato, ai sensi dei quali il licenziamento è comminato al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza nel luogo di lavoro. La minaccia verbale era infatti stata accompagnata da un atteggiamento intimidatorio, idoneo ad incutere il timore di uno scontro verbale fuori dai locali aziendali, tale da turbare la serenità della collega di lavoro, gerarchicamente sovraordinata.
La Corte territoriale aveva altresì evidenziato la gravità della condotta sotto il profilo soggettivo, in considerazione del fatto che il dipendente aveva registrato la conversazione, comportamento che rivelava la consapevolezza e l’intensità dello scontro verbale e la volontà di provocarlo per procurarsi una prova di condotta non corretta della superiore.
Proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore, affidandosi a tre motivi di ricorso. Con i primi due motivi questi lamentava l’assenza di un rapporto di subordinazione gerarchica tra lui e la responsabile amministrativa della società e, pertanto, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere sussistente, nella fattispecie, una condotta di “insubordinazione”.
Con il terzo motivo, il lavoratore sosteneva, inoltre che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere legittima l’applicazione della sanzione espulsiva posto che, nel caso in esame, non si era configurata la fattispecie per la quale il CCNL applicato prevedeva la sanzione espulsiva. Ed infatti, secondo il predetto, il contratto collettivo disponeva la sanzione espulsiva in caso di “diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale”, mentre il Collegio aveva ritenuto legittimo il licenziamento, nonostante lo scontro fosse stato verbale ed avesse arrecato perturbamento alla sola collega di lavoro e non alla vita aziendale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i suddetti motivi di ricorso e rigettato le istanze del lavoratore.
Quanto ai primi due motivi, la Suprema Corte ha evidenziato che “il concetto di insubordinazione va determinato anche alla stregua dell’accezione lessicale e del significato del termine nel linguaggio giuridico ed in quello corrente”. Infatti, a parere della Corte, “la nozione di insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale”.
Inoltre, anche il carattere extralavorativo di un comportamento non ne preclude in via generale la sanzionabilità in sede disciplinare, posto che gli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. si riferiscono anche ai “vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto di lavoro”.
Con riferimento, poi, al terzo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha rilevato che la condotta posta in essere dal dipendente non poteva considerarsi sussumibile in quella del “mero diverbio tra colleghi senza via di fatto”, in quanto nella fattispecie vi era stata una palese minaccia verbale che aveva lasciato presagire alla collega di lavoro il timore di uno scontro, anche se solo verbale, fuori dai locali aziendali.
Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha quindi ribadito due importati principi generali: la nozione di insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale.
Inoltre, il carattere extralavorativo di un comportamento non ne preclude in via generale la sanzionabilità in sede disciplinare, in quanto gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dalla disposizione dell’art. 2106 c.c. relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto di lavoro.
Previous Article Autorizzazione all’esercizio/esternalizzazione della gestione e dei servizi
Next Article Copertura della Regione Lombardia in merito agli oneri del CCNL del personale non medico della componente di diritto privato del SSN

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top