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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento non deve essere determinato dall'andamento economico negativo dell’azienda
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Il licenziamento non deve essere determinato dall'andamento economico negativo dell’azienda

Cassazione Ordinanza n. 3819 del 14 febbraio 2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’ordinanza in commento muove dall’impugnazione da parte di un lavoratore del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dall’azienda all’esito di una ridistribuzione delle mansioni da questi rivestite tra il personale in servizio, che aveva comportato la soppressione del posto di lavoro del ricorrente.
L’ex dipendente adiva il Tribunale di Sulmona lamentando il carattere ritorsivo del provvedimento aziendale, nonchè l’insussistenza del motivo oggettivo addotto. Il Tribunale, sia in fase sommaria che in opposizione, dichiarava la legittimità del licenziamento. Tuttavia, la Corte di Appello dell’Aquila, investita della questione, riformava la pronuncia di primo grado e, nel ritenere esclusa la natura ritorsiva, dichiarava illegittimo il recesso, con declaratoria di risoluzione del rapporto e condanna della datrice di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, per non aver il datore di lavoro provato l’ulteriore elemento dell’andamento negativo che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro.
Entrambe le parti impugnavano la pronuncia innanzi la Suprema Corte.
In particolare, parte datoriale ricorreva in Cassazione per veder accertata la legittimità del licenziamento, avendo essa, diversamente da quanto dedotto dalla Corte territoriale, indicato, nella lettera di licenziamento, quale unica ragione di risoluzione, la riorganizzazione attuata tramite ridistribuzione delle mansioni precedentemente svolte dal lavoratore e non il suo andamento negativo.
Investita della questione, la Suprema Corte ribadiva un proprio solido orientamento, in base al quale, ove il licenziamento fosse intimato al lavoratore a causa della soppressione del posto determinata da una diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio, il Giudice di merito, nell’effettuare il cd. riscontro di effettività, doveva avere riguardo della sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e della verifica del nesso causale tra soppressione del posto e ragioni dell’organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, rimanendo irrilevante l’obiettivo perseguito dall’imprenditore (fosse consistito esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l’obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si rivelasse pretestuoso e carente di veridicità.
In altre parole, la Suprema Corte, nel confermare il su esposto orientamento, evidenziava come l’andamento economico negativo dell’azienda “non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa” (cfr. Cass. n. 25201/16).
Diversamente, ha precisato la Corte che, ove il recesso sia motivato dall’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, sarà compito del giudice accertarne l’esistenza e, in caso negativo, il licenziamento sarà da ritenersi ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta.
Nella fattispecie in esame, dunque, la Cassazione cassava con rinvio la precedente pronuncia, riconoscendo la piena legittimità dell’operata risoluzione, poiché il controllo giudiziale doveva essere limitato alla verifica sulla reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore sui cui incombeva l’onere di provare l’effettività della riorganizzazione, quale “ragione organizzativa o produttiva” della soppressione del lavoro (cfr. Cass. n. 4015 del 2017) e non anche sull’effettivo andamento economico negativo dell’impresa che non costituiva, come detto, un presupposto essenziale della legittimità del licenziamento economico.
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