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Notizie dalla Liguria

I nuovi candidati

54ª Assemblea generale Aiop

Care Amiche e cari Amici,

ci avviciniamo all’appuntamento elettivo della 54ª Assemblea generale Aiop seguendo il percorso che Vi avevamo indicato nella road map (circ. Aiop n.13 del 29/1/2018). Il 26 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori dei conti e ai due posti nel Consiglio nazionale di nomina assembleare. Allego quindi l’elenco dei candidati che saranno votati secondo il regolamento di cui alla circ. Aiop n.46 del 12/4/2018.

Il futuro della sanità digitale secondo la Commissione europea

Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society

Il 25 marzo 2018 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio europei in materia di e-Health, intitolata “Enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market; empowering citizens and building a healthier society” (COM 2018-233final).
Nel contesto politico ed economico attuale, i sistemi sanitari, secondo la Commissione, devono essere ripensati in profondità per continuare a garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini, in presenza di un aumento costante della spesa sanitaria. Le soluzioni informatiche per l’assistenza, se progettate ed attuate in maniera cost-effective, possono rivoluzionare il modo in cui i servizi sanitari sono erogati ai pazienti. La sanità digitale può agevolare le riforme dei sistemi sanitari e la loro transizione a nuovi modelli, favorendo la continuità delle cure, anche attraverso le frontiere, diffondendo le conoscenze scientifiche, rendendo possibile un miglior uso dei dati nella ricerca e nell’innovazione.
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Notizie Aiop Nazionale

Solo la violazione manifesta del repêchage comporta la reintegra
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Solo la violazione manifesta del repêchage comporta la reintegra

Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 26460 del 17 ottobre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna sulla violazione dell’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, il quale, per procedere al licenziamento del dipendente è tenuto a dimostrare di aver tentato di ricollocare il lavoratore nella propria organizzazione aziendale.
In particolare, come ricordato in diverse occasioni (di vedano Informaiop del 1 agosto 2019 e Informaiop del 21 gennaio 2019), l’istituto del repêchage trova la sua ratio nello Statuto dei lavoratori che, al fine di legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dispone che la risoluzione debba costituire l’extrema ratio.
Dalla sua introduzione ad opera della giurisprudenza, l’istituto ha cagionato diverse problematiche sia in relazione alla portata precettiva, che all’onere probatorio, giungendo, in taluni casi, a decisioni al limite del “punitivo” nei confronti delle aziende che si sono viste condannare alla reintegra del dipendente per non aver analiticamente dimostrato l’adempimento di tale onere.
Con la recente Sentenza, la Suprema Corte ha limitato fortemente la portata sanzionatoria della violazione dell’obbligo di repêchage, prevedendo la condanna alla reintegra del lavoratore esclusivamente ove la violazione risulti in modo incontrovertibile e sia facilmente riscontrabile.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno sancito che “l’insufficienza probatoria in ordine all’adempimento del “repechage” non è sussumibile nell’alveo della manifesta insussistenza del fatto, contemplata dall’art. 18 comma 7 St. Lav. … che va riferita solo ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei presupposti di legittimità del recesso, con la conseguenza che va applicata la tutela risarcitoria in assenza di una prova sufficiente dell’impossibilità di reperire una posizione lavorative compatibile con la professionalità del lavoratore licenziato”.
In altre parole, la Cassazione osserva come la reintegra debba operare esclusivamente nel caso in cui sia riscontrato in modo evidente e facilmente verificabile che il fatto su cui poggia il motivo oggettivo di licenziamento, inclusa l'impossibile ricollocazione, appaia manifestamente insussistente.
Di contro, ove il datore, a fronte della impugnazione giudiziale del licenziamento, non sia in grado di fornire sufficienti evidenze sull'adempimento dell'obbligo di repêchage, non si può sic et simpliciter concludere che si versi in ipotesi di manifesta insussistenza. 

 

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