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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Solo la violazione manifesta del repêchage comporta la reintegra
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Solo la violazione manifesta del repêchage comporta la reintegra

Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 26460 del 17 ottobre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna sulla violazione dell’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, il quale, per procedere al licenziamento del dipendente è tenuto a dimostrare di aver tentato di ricollocare il lavoratore nella propria organizzazione aziendale.
In particolare, come ricordato in diverse occasioni (di vedano Informaiop del 1 agosto 2019 e Informaiop del 21 gennaio 2019), l’istituto del repêchage trova la sua ratio nello Statuto dei lavoratori che, al fine di legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dispone che la risoluzione debba costituire l’extrema ratio.
Dalla sua introduzione ad opera della giurisprudenza, l’istituto ha cagionato diverse problematiche sia in relazione alla portata precettiva, che all’onere probatorio, giungendo, in taluni casi, a decisioni al limite del “punitivo” nei confronti delle aziende che si sono viste condannare alla reintegra del dipendente per non aver analiticamente dimostrato l’adempimento di tale onere.
Con la recente Sentenza, la Suprema Corte ha limitato fortemente la portata sanzionatoria della violazione dell’obbligo di repêchage, prevedendo la condanna alla reintegra del lavoratore esclusivamente ove la violazione risulti in modo incontrovertibile e sia facilmente riscontrabile.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno sancito che “l’insufficienza probatoria in ordine all’adempimento del “repechage” non è sussumibile nell’alveo della manifesta insussistenza del fatto, contemplata dall’art. 18 comma 7 St. Lav. … che va riferita solo ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei presupposti di legittimità del recesso, con la conseguenza che va applicata la tutela risarcitoria in assenza di una prova sufficiente dell’impossibilità di reperire una posizione lavorative compatibile con la professionalità del lavoratore licenziato”.
In altre parole, la Cassazione osserva come la reintegra debba operare esclusivamente nel caso in cui sia riscontrato in modo evidente e facilmente verificabile che il fatto su cui poggia il motivo oggettivo di licenziamento, inclusa l'impossibile ricollocazione, appaia manifestamente insussistente.
Di contro, ove il datore, a fronte della impugnazione giudiziale del licenziamento, non sia in grado di fornire sufficienti evidenze sull'adempimento dell'obbligo di repêchage, non si può sic et simpliciter concludere che si versi in ipotesi di manifesta insussistenza. 

 

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