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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Solo la violazione manifesta del repêchage comporta la reintegra
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Solo la violazione manifesta del repêchage comporta la reintegra

Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 26460 del 17 ottobre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna sulla violazione dell’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, il quale, per procedere al licenziamento del dipendente è tenuto a dimostrare di aver tentato di ricollocare il lavoratore nella propria organizzazione aziendale.
In particolare, come ricordato in diverse occasioni (di vedano Informaiop del 1 agosto 2019 e Informaiop del 21 gennaio 2019), l’istituto del repêchage trova la sua ratio nello Statuto dei lavoratori che, al fine di legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dispone che la risoluzione debba costituire l’extrema ratio.
Dalla sua introduzione ad opera della giurisprudenza, l’istituto ha cagionato diverse problematiche sia in relazione alla portata precettiva, che all’onere probatorio, giungendo, in taluni casi, a decisioni al limite del “punitivo” nei confronti delle aziende che si sono viste condannare alla reintegra del dipendente per non aver analiticamente dimostrato l’adempimento di tale onere.
Con la recente Sentenza, la Suprema Corte ha limitato fortemente la portata sanzionatoria della violazione dell’obbligo di repêchage, prevedendo la condanna alla reintegra del lavoratore esclusivamente ove la violazione risulti in modo incontrovertibile e sia facilmente riscontrabile.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno sancito che “l’insufficienza probatoria in ordine all’adempimento del “repechage” non è sussumibile nell’alveo della manifesta insussistenza del fatto, contemplata dall’art. 18 comma 7 St. Lav. … che va riferita solo ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei presupposti di legittimità del recesso, con la conseguenza che va applicata la tutela risarcitoria in assenza di una prova sufficiente dell’impossibilità di reperire una posizione lavorative compatibile con la professionalità del lavoratore licenziato”.
In altre parole, la Cassazione osserva come la reintegra debba operare esclusivamente nel caso in cui sia riscontrato in modo evidente e facilmente verificabile che il fatto su cui poggia il motivo oggettivo di licenziamento, inclusa l'impossibile ricollocazione, appaia manifestamente insussistente.
Di contro, ove il datore, a fronte della impugnazione giudiziale del licenziamento, non sia in grado di fornire sufficienti evidenze sull'adempimento dell'obbligo di repêchage, non si può sic et simpliciter concludere che si versi in ipotesi di manifesta insussistenza. 

 

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